Menù di navigazione

Regolamento 30 luglio 2009, n. 11

Disciplina del rimborso spese per i componenti della Conferenza permanente delle autonomie sociali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 1
1. Ai componenti della Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito “Conferenza”, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute della Conferenza, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti ai sensi del suo regolamento interno.
2. Al presidente della Conferenza, fermo restando quanto previsto al comma 1, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza presso la sede della Conferenza per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo di cinque giorni al mese.
3. Ai componenti della Conferenza spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute quando per lo svolgimento delle funzioni diverse da quelle di cui al comma 1, si rechino fuori del Comune di residenza.
4. Nel caso previsto al comma 3 è necessaria la preventiva autorizzazione del presidente della Conferenza e, per quest’ultimo, dell’ufficio di presidenza della Conferenza stessa.
Art. 2
1. Il rimborso comprende le spese di viaggio, effettuato con mezzo pubblico, gli spostamenti urbani con autobus, metro, taxi, tramvia e simili, vitto e alloggio, ed è determinato secondo gli importi stabiliti per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
2. In caso di spostamenti con mezzo privato, si applicano le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 20 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
3. Per i componenti disabili della Conferenza, nel caso di cui al comma 2, e per gli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011), il rimborso spese è effettuato anche oltre il limite di cui all’Sito esternoarticolo 20 bis, comma 1, della l.r. 65 .
Art. 3
1. Ai fini del rimborso delle spese, i componenti della Conferenza devono presentare richiesta mediante un modulo predisposto dalla struttura amministrativa di assistenza alla Conferenza, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione originale delle spese sostenute.
2. Il rimborso viene effettuato con cadenza periodica dalla struttura amministrativa di assistenza alla Conferenza.
Art. 4
1. Il presente regolamento si applica dalla data di insediamento della Conferenza, ai sensi della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con reg. (int.) c.r. del 20 dicembre 2011, n. 17 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.