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Regolamento 30 luglio 2009, n. 11

Disciplina del rimborso spese per i componenti della Conferenza permanente delle autonomie sociali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 2
1. Il rimborso comprende le spese di viaggio, effettuato con mezzo pubblico, gli spostamenti urbani con autobus, metro, taxi, tramvia e simili, vitto e alloggio, ed è determinato secondo gli importi stabiliti per le missioni dei dirigenti del Consiglio regionale.
2. In caso di spostamenti con mezzo privato, si applicano le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 20 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
3. Per i componenti disabili della Conferenza, nel caso di cui al comma 2, e per gli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011), il rimborso spese è effettuato anche oltre il limite di cui all’Sito esternoarticolo 20 bis, comma 1, della l.r. 65 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con reg. (int.) c.r. del 20 dicembre 2011, n. 17 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.