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Regolamento 30 luglio 2009, n. 11

Disciplina del rimborso spese per i componenti della Conferenza permanente delle autonomie sociali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 1
1. Ai componenti della Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito “Conferenza”, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute della Conferenza, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti ai sensi del suo regolamento interno.
2. Al presidente della Conferenza, fermo restando quanto previsto al comma 1, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza presso la sede della Conferenza per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo di cinque giorni al mese.
3. Ai componenti della Conferenza spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute quando per lo svolgimento delle funzioni diverse da quelle di cui al comma 1, si rechino fuori del Comune di residenza.
4. Nel caso previsto al comma 3 è necessaria la preventiva autorizzazione del presidente della Conferenza e, per quest’ultimo, dell’ufficio di presidenza della Conferenza stessa.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con reg. (int.) c.r. del 20 dicembre 2011, n. 17 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.