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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

PARTE I
- Prescrizioni Tecniche
Art. 1
- Caratteristiche dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione disciplinata dagli artt. 5, 6 e 7 della LR 51/99, non può avere validità per un termine superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono, a loro volta, iniziare entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione stessa. Per comprovate motivazioni, indipendenti dalla volontà del richiedente, l’inizio dei lavori può essere prorogato per non più di un ulteriore anno; qualora invece la rilevanza dell’opera o particolari condizioni operative richiedano un tempo superiore per il termine dei lavori, la validità dell’autorizzazione potrà essere differita di un anno.
2. Nel caso in cui l’intervento sia stato assoggettato a preventiva valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione, in ogni caso, decade in concomitanza con i termini di cui all’ art. 18, comma 7 della LR 79/98.
3. Gli interventi oggetto di autorizzazione regionale o provinciale possono riguardare sia linee sia impianti elettrici, ovvero condutture aeree, interrate o subacquee, di qualsiasi tipo, ed apparati elettrici od elettromeccanici necessari per la gestione della rete elettrica, mentre restano escluse le localizzazioni di nuove centrali, stazioni o cabine e le relative opere edilizie che restano assoggettate ai correnti procedimenti urbanistici o di concessione edilizia, di competenza comunale, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 commi 3, 5 e 6 della LR 51/99.
4. L’autorizzazione regionale o provinciale, qualora richiesto, può assumere, secondo il disposto dell’art. 10 della LR 51/99, effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le relative opere ed il procedente, ha la facoltà di avvalersi dei provvedimenti coattivi dell’autorità competente, previsti dalla legge.
Art. 2
- Ottimizzazione qualitativa dei progetti
1. Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di qualità di cui all’ art. 14, comma 2 della LR 51/99, la progettazione di nuove linee ed impianti elettrici o di varianti a strutture esistenti, assoggettati all’autorizzazione regionale o della provincia od a comunicazione al comune, dovrà tenere conto delle indicazioni metodologiche che potranno essere emanate dalla Regione o dalle Province stesse, e comunque:
a) del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con particolare riferimento alle norme di salvaguardia immediatamente operanti;
b) dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;
c) dei Piani Regolatori Comunali, nelle loro componenti di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico ed eventualmente di Programma integrato di intervento;
d) degli ambiti di cui alla deliberazione del CR n. 342 del 10.11.98 di approvazione dei siti individuati nel progetto Biotaly e di attuazione della direttiva Comunitaria "Habitat", così come aggiornati dai programmi annuali di cui all' art. 4 della legge regionale 11.04.95 n. 49 ;
e) del sistema dei parchi di interesse nazionale, collocato nell’ambito della Regione Toscana;
f) dei beni culturali e ambientali di cui al Sito esternoDLgs 29.10.1999 n. 490 e delle categorie di beni di cui alla Sito esternolegge 08.08.1985 n. 431 in materia di "Zone di Particolare Interesse Ambientale";
g) delle zone sottoposte a "vincolo idrogeologico" ex R.DL 30.12.1923 n. 3267;
h) degli ambiti di cui alla deliberazione del CR n. 230 del 21.06.1984 in materia di "Rischio Idraulico";
i) delle aree sottoposte a bonifica;
j) delle zone dichiarate sismiche ai sensi della Sito esternolegge 02.02.1974 n. 64 , secondo le norme tecniche previste dalla Sito esternolegge 28.06.1986 n. 339 ed approvate con DM 21.03.88 e successive integrazioni;
k) del sistema delle permanenze insediative storiche, in materia di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione degli insediamenti, secondo la vigente normativa regionale;
l) delle disposizioni per la posa in mare di cavi di cui all’ Sito esternoart. 35 del DLgs 11.05.99 n. 152 ;
m) dei livelli di esposizione al campo elettrico e magnetico, degli abitati o dei luoghi di abituale permanenza di persone, prossimi alle linee ed agli impianti elettrici, in relazione alle vigenti norme di tutela della salute dei cittadini e con particolare cautela nei confronti della popolazione infantile;
n) dell'interferenza con linee od impianti di telecomunicazione, anche in termini di compresenza di altre significative fonti di inquinamento elettromagnetico, regolamentate dalla LR 06.04.2000 n. 54;
o) dei livelli di inquinamento acustico di cui alla Sito esternolegge 26.10.1995 n. 447 e LR 01.12.1998 n. 89;
p) degli eventuali effetti di inquinamento luminoso di cui alla LR 21.03.2000 n. 37.
2. Secondo il livello di interferenza della linea o dell’impianto con gli elementi di cui al comma 2, o con qualunque altro introdotto da nuove norme, o da atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nella redazione del progetto si dovrà perseguire:
a) la scelta di tracciati che evitino o mitighino gli elementi di contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto interessato;
b) la scelta di componenti tecnologiche (pali, tralicci, geometria dei conduttori, interramento dei cavi, ecc.) atte a determinare il minore impatto possibile con le riconosciute emergenze di vincolo o di tutela;
c) una finitura delle opere, degli apparati ed altri accessori, in modo da rispondere alle esigenza di tutela che si manifestano (flora, fauna, antroposfera);
d) la previsione di interventi di mimetizzazione degli impianti, attraverso, interramento di tratti delle linee, utilizzazione di conduttori in cavo, barriere a verde, particolari coloriture degli apparati e dei sostegni, ecc.
Art. 3
- Obbiettivi di qualità
1. Ai fini della valutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, tutti i nuovi progetti di linee od impianti elettrici, o le varianti di tracciato, riguardanti linee aventi tensione superiore a 20.000 Volt, dovranno essere corredati dei seguenti elaborati:
a) codice identificativo della linea e caratteristiche tecniche dei conduttori e dei sostegni;
b) programma di esercizio della linea o dell’impianto;
c) rilevamento di tutte le situazioni insediative che comportino una prolungata permanenza umana entro la fascia di cui al successivo comma 3, con specifica indicazione di edifici o spazi dedicati all'infanzia;
d) calcolo ed indicazione grafica dei livelli medi di irradiamento elettrico e magnetico lungo la linea o all’intorno dell’impianto nei più significativi valori d’esercizio, complessivamente intesi entro la suddetta fascia.
2. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ove intenda determinare le prescrizioni limitative od esclusive, di cui all’ art. 15, comma 2 della LR 51/99, potrà stabilire i seguenti parametri di riferimento:
a) per le linee o gli impianti aventi tensione nominale d’esercizio fra 100 e 150 kV, la massima fascia di riferimento può essere estesa fino a mt. 80 per lato, dalla proiezione a terra del conduttore più esterno della linea o dal perimetro dell’impianto;
b) per le linee o gli impianti aventi tensione nominale d'esercizio superiore a 150 kV, la suddetta fascia può essere estesa fino a mt. 120;
c) nel caso di compresenza di più linee od impianti, aventi effetto di inquinamento elettromagnetico, potranno essere stabilite prescrizioni fino alla fascia rilevata di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini della verifica dei livelli di esposizione di cui al punto m) del precedente art. 2 , comma 2, per le linee con tensione superiore a 20 kV, dovrà essere preso in esame un ambito territoriale corrispondente alla fascia di perimetro della linea o dell’impianto, corrispondente ad un livello di inquinamento magnetico calcolato di 0,2 mT; qualora in tale ambito dovessero risultare inevitabili situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere attuate adeguate misure di mitigazione dell’impatto elettromagnetico, attraverso utili accorgimenti tecnologici d’impianto o di esercizio, od anche con interramento di tratti di linea. Comunque, in tali circostanze, dovrà essere attuato un programma di monitoraggio per il rilevamento dei livelli di inquinamento secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7
4. Qualora il monitoraggio di cui all’ art. 7 del presente regolamento dovesse dare valori di campo magnetico che, per le specifiche situazioni di prolungata permanenza umana, di cui al precedente comma, si discostino ad incremento del valore di cui al medesimo comma 3, potranno essere dettate, dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione, prescrizioni tecnologiche o di esercizio, tenuto conto delle fondamentali esigenze di servizio, alle quali l’esercente sarà tenuto ad adeguarsi pena la revoca dell’autorizzazione.
Art. 4
- Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
1. Sulla base del quadro conoscitivo di cui all’ art. 2 della LR 51/99 e all’art. 13 del presente regolamento, le Province definiscono gli indirizzi di cui all’art. 11 della LR 51/99 secondo le seguenti linee guida:
a) dopo l’identificazione delle rete e degli impianti elettrici ad A.T. esistenti sul territorio provinciale, sulla base dei flussi informativi di cui al successivo art. 13 , viene fatta una verifica dei programmi di manutenzione, potenziamento e sviluppo, rappresentati dal Gestore della Rete di cui all’ Sito esternoart. 3 del D.Lgs 79/99 o comunicati dalle società che dispongono delle reti di trasmissione o dalle imprese distributrici di cui all’art. 9 del D.Lgs stesso;
b) sulla base della suddetta rilevazione sulla situazione esistente e sui prevedibili sviluppi, comparata con le altre reti infrastrutturali (metanodotti, oleodotti, strade, ferrovie, reti telefoniche e telegrafiche, ecc.), viene eseguita una verifica di compatibilità del sistema con le previsioni e prescrizioni del P.T.C. e con gli obbiettivi di qualità della LR n. 51/99, tenuto conto delle esigenze fondamentali di servizio;
c) le linee di trasporto e/o distribuzione, esistenti o programmate, che risultino ammissibili, costituiranno riferimento per l’individuazione di appositi corridoi infrastrutturali, nel cui ambito sia opportunamente regolamentata l’attività urbanistico-edilizia che comporta una prolungata permanenza umana;
d) le linee e gli impianti che dovessero risultare incompatibili, a seguito delle suddette valutazioni, saranno oggetto delle iniziative di risanamento di cui all’ art. 11 comma 2 della LR 51/99.
2. Le Province provvederanno, entro i termini previsti dall’art. 11 comma 2 della LR 51/99 , ad inserire nel P.T.C., norme e criteri per l’inserimento di appropriate previsioni e prescrizioni urbanistico-edilizie di piano regolatore da parte dei Comuni, riguardanti oltre la rete ad A.T. anche quella M.T., garantendo una coordinata pianificazione del settore ed adeguati livelli di servizio per un’efficace fornitura di energia elettrica.
PARTE II
- Modalità Procedurali
Art. 5
- Presentazione delle istanze autorizzative
1. Le domande di cui all’art. 5 della LR 51/99 al fine della realizzazione di nuovi impianti o per modifiche sostanziali di impianti esistenti, devono essere presentate alla Regione od alla Provincia per quanto di rispettiva competenza, secondo le disposizioni dell’art. 5 della LR 51/99 , corredate della documentazione e degli elaborati di progetto di cui ai successivi commi, fermo restando che, quando ne ricorrano i presupposti, le relative autorizzazioni non potranno essere rilasciate prima della positiva pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della LR 79/98 o del DPCM 377/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea e/o impianto elettrico è sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'impresa richiedente.
Nella domanda, oltre alla chiara identificazione del richiedente, deve essere indicato il titolo di convenzione con il Gestore della Rete ex Sito esternoart. 3 comma 8 del DLgs 79/99 , od il titolo di concessione di distribuzione ex art. 9 del decreto stesso. Nel caso di linee aventi tensione superiore a 120 kV, facenti parte della rete di competenza del Gestore stesso, dovrà risultare acquisito il preventivo parere conforme del gestore di trasmissione nazionale, di cui all’art. 3 comma 14 del decreto medesimo. Nella do manda dovrà essere esplicitamente evidenziato, ai sensi dell’art. 10 della LR 51/99 , se sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e comunque dovrà sempre essere specificato il termine per l’inizio e per il completamento dei lavori, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 1 del presente regolamento.
3. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all’ art. 14 del presente regolamento.
4. Il soggetto procedente provvede a richiedere, per proprio conto, i necessari concerti, autorizzazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso, che non siano di competenza propria dell’Amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione di cui alle presenti norme, allegando quelli già acquisiti alle relative domande e segnalando quelli ancora non rilasciati entro il termine di almeno 30 gg. dalla richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 51/99.
5. Il progetto, firmato da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, da depositarsi, unitamente alla domanda, presso i competenti uffici della Regione Toscana o della Provincia, sarà costituito, secondo il tipo di impianto, da:
1) elaborati descrittivi delle motivazioni dell’intervento, delle scelte localizzative di tracciato, con comparazione fra fondi attigui, delle caratteristiche costruttive e tecnologiche dell’opera, ivi compresi i valori di dimensionamento ed utilizzazione dell’impianto ed il contesto territoriale ed ambientale interessato. Nel caso di impianti superiori a 20.000 Volt, dovranno essere valutati gli effetti indotti sulle caratteristiche naturali ed antropiche del territorio interessato; tali fattori potranno dover essere evidenziati anche con elaborazioni tabellari, grafiche, fotografiche e simulazioni multimediali;
2) elaborati di progetto, eseguiti su cartografia aggiornata, anche in modo spedito qualora non sia disponibile il rilevamento, e costituiti da:
a) corografia di identificazione della rete oggetto d'intervento a grande scala;
b) andamento e localizzazione planimetrica della linea (almeno in scala 1/10.000) e, per impianti superiori a 20.000 Volt, con rappresentazione altimetrica (almeno 1/2000-500);
c) per le linee aventi sviluppo superiore a 3 Km, corografia 1/25.000, con indicazione orientativa degli impianti di derivazione o di destinazione;
d) localizzazione dei sostegni, con indicazione della tipologia strutturale prescelta e delle fondazioni di cui al successivo art. 19 ;
e) per gli impianti ad AT, di trasformazione o sezionamento, localizzazione planimetrica (almeno in scala 1/2.000), con indicazione dello schema edilizio dei fabbricati e l’identificazione delle apparecchiature elettriche; per gli impianti a MT è sufficiente indicare l’area occupata dalla cabina e le relative dimensioni di ingombro;
f) localizzazione delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata (oltre 4 ore nelle 24 ore) permanenza umana nella fascia territoriale risultante dalla presenza di campi elettromagnetici aventi valori superiori ai limiti di qualità di cui all’ art. 3 del presente regolamento da restituirsi su corografia in scala almeno 1:10.000;
3) tabella di picchettazione con riferimento alla localizzazione dei sostegni di cui al precedente punto 2/d;
4) piano parcellare delle proprietà interessate da occupazione o da servitù provvisoria o definitiva, riportato su base catastale 1/2.000;
5) relazione geomorfologica che evidenzi le caratteristiche geologiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai fenomeni franosi conclamati o latenti ed alle eventuali condizioni di rischio sismico ed idraulico; nel caso di impianti superiori a 20.000 Volt, dovrà essere presentata una relazione geotecnica sul terreno di fondazione di ciascun sostegno; tale documentazione, integrata con il dettaglio tipologico dei sostegni di cui al precedente p.to 2/d, sarà valida anche ai fini della verifica di sismicità di cui alla Sito esternolegge 64/74 secondo le disposizioni del DM 21.03.88 e successive modifiche ed integrazioni;
6) dichiarazione di conformità della linea o dell’impianto, in rapporto alle norme tecniche di cui al DM 21.03.88 e successive modifiche ed integrazioni, ed in rapporto alle vigenti norme in materia di tutela dall’esposizione a campi elettromagnetici ed ai valori di qualità, di cui al precedente art. 3 .
Art. 6
- Istruttoria e pubblicazione
1. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza il competente ufficio regionale o provinciale, accertata la rispondenza degli atti alle prescrizioni di cui all’ art. 5 del presente regolamento e la non assoggettabilità, ovvero la favorevole conclusione, della preventiva V.I.A. di cui al DPCM 377/88 od alla LR 79/98 , comunica al richiedente l’avvio del procedimento, con indicazione del responsabile del procedimento stesso. Nel caso di incompletezza della domanda, con la comunicazione medesima sarà provveduto alla richiesta delle necessarie integrazioni, intendendosi non avviati, fino a tale adempimento, i termini cui all’art. 7 della LR 51/99
2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 1 è pubblicata sul BURT o sul F.A.L. a cura della Regione o della Provincia, che la inviano anche ai Comuni interessati per la pubblicazione nell’albo pretorio.
3. L’amministrazione competente procede alla verifica dell’intervento nel rispetto degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, di prescrizioni emerse in occasione della eventuale V.I.A., nonché dei piani urbanistici, dei vincoli territoriali ed ambientali, delle norme vigenti in materia di sicurezza del territorio e degli abitati e di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Conclusa l’istruttoria ed acquisiti i necessari pareri dei soggetti pubblici o privati preposti al rilascio dei prescritti consensi, entro il termine di 180 giorni, di cui all’art. 7 della LR 51/99 , viene emesso il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio della linea o dell’impianto, dando atto, nel provvedimento stesso, della presentazione o meno di osservazioni od opposizioni in sede di pubblicazione e contro deducendo quelle eventualmente pervenute.
5. Qualora entro 90 giorni dalla pubblicazione degli atti, di cui al precedente comma 2, non risultino pervenuti all’amministrazione competente tutti i pareri ed i consensi prescritti, il responsabile del procedimento provvede alla convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 6, comma 3, della LR 51/99 , da fissarsi in modo da consentire a tutti i convocati di esprimere consapevoli e motivate valutazioni e comunque in modo da garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 7 della LR medesima.
6. La Conferenza di Servizi, stabilendo, nella prima riunione, una data congrua al rispetto dei termini temporali prescritti per la conclusione del procedimento, si svolgerà secondo le modalità richiamate dall’art. 7 della LR 51/99 e valuterà la fattibilità dell’intervento secondo i criteri di cui al precedente comma 3.
7. Il verbale della Conferenza di Servizi, in caso di esito positivo, tiene luogo, ai sensi dell’art. 7 della LR 51/99 , del provvedimento di autorizzazione ed è pertanto soggetto alla stessa disciplina. L’esecutività dell’atto è comunque differita alla scadenza del termine di 20 giorni dal ricevimento delle determinazioni adottate, da parte delle amministrazioni che, seppure convocate, non abbiano partecipato alla Conferenza con piena rappresentatività, sempre che, non vi sia stata espressione da parte di tali amministrazioni, nello stesso termine, di motivato dissenso. Il responsabile del procedimento, verificata la compiutezza e la regolarità degli adempimenti, provvede alla esecutività del verbale della conferenza.
8. Nel caso di linee ed impianti da 401 a 20.000 volt, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo riservato alle presentazioni di eventuali opposizioni, l’Amministrazione Provinciale verifica e decide, secondo i criteri dettati dal presente regolamento, sulla possibilità, per la domanda, di accedere alla procedura semplificata di cui all’art. 9 della LR 51/99
9. Copia dell’autorizzazione, unitamente agli elaborati di progetto approvati, deve essere trasmessa alla provincia ed ai comuni territorialmente competenti.
Art. 7
- Programmi di monitoraggio e metodologie di misura
1. Ai fini di quanto previsto dall’ art. 3 , in sede di rilascio dell’autorizzazione Regionale o Provinciale o nell’esercizio dell’attività di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , possono essere prescritti programmi di monitoraggio in corrispondenza di particolari situazioni insediative a lunga permanenza umana.
2. Il monitoraggio di cui al comma precedente, nell’ambito delle funzioni di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , è affidato di norma all’ ARPAT ed a tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà fornire mensilmente all’ ARPAT le informazioni necessarie al controllo dell’attività d’esercizio della linea o dell’impianto, nonché la necessaria collaborazione e supporto logistico. Il monitoraggio sarà prioritariamente eseguito nei punti dove sono previsti livelli di campo magnetico più elevati e tenuto conto della densità abitativa. La durata minima del rilevamento è di 24h., sulla base dei transiti orari di corrente nella linea.
3. Ai fini dell’esercizio dei suddetti monitoraggi da parte dell’ ARPAT, i proprietari o gli esercenti delle linee devono fornire a richiesta dell’Agenzia stessa, le correnti circolanti nelle singole tratte in termini di corrente media, massima e di 95 percentile; nel caso le linee interessino edifici destinati all’infanzia tale informazione deve essere riferita anche alla fascia oraria 8.00-18.00. Ai fini di tale informazione gli impianti devono essere dotati di strumentazione fissa di registrazione delle correnti circolanti nel corso dell’anno.
4. Ai fini del monitoraggio e delle metodologie di misura richiamate all’ art. 16, comma 2 della LR 51/99 e del collaudo delle opere, la strumentazione utilizzata deve essere provvista di specifico certificato di calibrazione. La misura in ambienti interni deve essere effettuata a 1,5 m di altezza dal pavimento.
5. Nel caso di misure di campo elettrico generato da elettrodotti, il rilievo deve avvenire nella condizione di massima esposizione, all’esterno dell’edificio, così come previsto dal DPCM 23.4.1992.
6. Nel caso di misure di induzione magnetica il campionamento minimo deve essere pari a 1 minuto. I dati acquisiti devono essere elaborati in maniera da fornire valori mediati orari.
7. Le metodologie di misura da seguire sia per la valutazione del livello di campo elettrico che di induzione magnetica saranno conformi alle norme C.E.I., od in mancanza, alle norme tecniche emanate da organismi internazionalmente accreditati (I.E.C., I.E.E.E., A.N.S.I., C.ENELE.C., I.C.N.I.R.P.).
8. L’onere economico delle misure effettuate è a carico del titolare dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dal tariffario vigente dell’ ARPAT approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8
- Controllo
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare alla competente amministrazione, con preavviso di almeno 7 gg., l’inizio dei lavori e, nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 1, delle presenti norme, il termine degli stessi entro 30 giorni dalla loro conclusione; tale Comunicazione dovrà essere comunque sempre inviata anche ai Comuni interessati.
2. Le Province ed i Comuni, ai sensi dell’art. 17 della LR 51/99 , esercitano il controllo anche sulle linee e gli impianti di competenza regionale e, quando siano accertate violazioni alla relativa autorizzazione rilasciata per effetto dell’art. 5 comma 1, lettera a), LR 51/99 , o di altre norme di legge, dovranno procedere alla verbalizzazione delle difformità riscontrate e, salva la eventuale trasmissione all’autorità giudiziaria, all’invio di copia del verbale o di ogni accertamento richiesto, alla Regione stessa, entro il termine di 30 giorni dall’accertamento o dalla richiesta. Le competenti strutture regionali provvederanno ai sensi degli artt. 18 e 19 della LR 51/99 ed alla necessaria informazione ai competenti uffici dello Stato.
3. Le Province esercitano il controllo, nell’ambito della propria competenza autorizzativa con le stesse modalità di cui al precedente comma.
4. I Comuni esercitano il controllo sulle linee ed impianti elettrici di tensione nominale non superiore a 400 Volt, nonché sugli impianti riconosciuti esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della LR 51/99
5. Le suddette pubbliche amministrazioni, per l’esercizio delle loro relative attività, ai sensi dell’art. 17 della LR 51/99 , si avvalgono di norma della competente ARPAT
Art. 9
- Collaudo
1. Il collaudo della linea e/o dell’impianto, dovrà essere effettuato, a cura e spese del titolare dello stesso, entro un anno, successivo ai primi tre anni dall’entrata in esercizio dell’opera autorizzata.
2. Qualora il Ministero delle Comunicazioni presenti opposizione, secondo quanto precisato dal DM 21.3.88, capo III, punto 3.1.03, decorre un nuovo periodo di sei mesi dalla data di completamento degli interventi eseguiti al fine di eliminare le anomalie rilevate ai fini della collaudabilità degli interventi stessi.
3. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici qualificati in materia di costruzioni di linee ed impianti elettrici, iscritti ai competenti albi professionali ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 della LR 51/99.
4. Il collaudo delle opere consisterà:
a) nelle verifiche di cui all’art. 13 comma 3) della LR 51/99 , con controlli a vista di riscontro progettuale;
b) nelle prove reali sia sul campo elettrico sia sul campo magnetico della linea o dell’impianto secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Le suddette operazioni di collaudo saranno riportate su verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali: uno da inviare all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione ed uno che deve rimanere in possesso del titolare dell’autorizzazione.
6. Il verbale di collaudo sarà inteso tacitamente approvato qualora, entro 30 giorni dal suo ricevimento, l’Amministrazione competente all'autorizzazione non sollevi alcuna opposizione.
7. Per le opere escluse dall’autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 della LR 51/99 , in luogo del collaudo, l’esercente l’impianto deve inviare all’Amministrazione competente, entro gli stessi tempi di cui al comma 1, una certificazione, a firma di un tecnico qualificato, esperto in materia di costruzioni di linee ed impianti elettrici, che attesti quanto previsto dal comma 4.
8. Per le opere non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della LR 51/99, entro un mese dalla loro ultimazione deve essere inviata da parte dell’esercente dell’impianto, all’Amministrazione competente, una dichiarazione di fine lavori e di regolare realizzazione dell’opera in conformità al DM 449/88 e alla comunicazione precedentemente presentata.
9. In caso di esito negativo del collaudo, o di mancata presentazione dello stesso, ovvero della certificazione di cui al comma 7, o della dichiarazione di cui al comma 8, entro i termini previsti, l’amministrazione competente procede ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 della LR 51/99.
Art. 10
- Opere non soggette ad autorizzazione
1. Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, della LR 51/99 , la relativa comunicazione di cui al successivo comma 2, da inviarsi con un preavviso di almeno 20 giorni, dovrà essere corredata dagli elementi di essenziale identificazione dell’intervento in termini topografici ed esecutivi, nonché, anche attraverso autocertificazione da parte del proponente, di attestazione del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, verifiche od altri consensi comunque denominati, ovvero, apposita dichiarazione sull’inesistenza di vincoli (paesaggistico, ambientale, sanitario, storico od archeologico, idrogeologico, demaniale o dall’esistenza di usi civici, o servitù, ecc.). In mancanza di uno o più di tali adempimenti, si dovrà procedere, entro il termine suddetto, all’immediata sospensione degli effetti della comunicazione ed a richiedere eventuali integrazioni o, nel caso, alla eventuale dichiarazione di decadenza, dopo l’espletamento della procedura di cui al comma 2 dell’art. 18 della LR 51/99.
2. I lavori oggetto di comunicazione dovranno concludersi entro un anno dalla data di ricevimento della stessa, da parte dell’amministrazione preposta al relativo controllo, ed entro tale termine dovrà essere resa specifica dichiarazione di fine lavori, fermo l’obbligo della certificazione di cui all’ art. 9 , comma 7, delle presenti disposizioni.
Art. 11
- Procedura semplificata
1. Possono accedere alla procedura semplificata prevista dall’art. 9 della LR 51/99 , quegli impianti compresi fra la tensione di esercizio da 400 a 20.000 Volt, che non presentano, per dimensione e caratteristiche, un rilevante impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio. Ai detti fini sono riconosciuti di modesta rilevanza e possono essere ammesse alla procedura le nuove opere o le opere accessorie e le varianti essenziali comprese nei seguenti limiti:
a) elettrodotti su palificata in conduttori nudi aventi sviluppo fino a 3km;
b) elettrodotti su palificata in cavo aereo aventi sviluppo fino a 5 km;
c) elettrodotti interrati o subacquei di qualsiasi lunghezza, purché non siano superati 0,2 mT di campo magnetico in alcun punto in cui si manifestino situazioni di prolungata permanenza umana;
d) impianti localizzati su aree specificatamente destinate alla funzione dai vigenti strumenti urbanistici e regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio;
e) interventi ricadenti nell'ambito di corridoi infrastrutturali o territori da risanare ai sensi dell'art. 11 della LR 51/99 , già recepiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Il riconoscimento, da parte della competente amministrazione, delle condizioni di cui al comma 1 e le relative notifiche e comunicazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 della LR 51/99 , impegna il richiedente ad adempiere alla Comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, della LR 51/99 , secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 10.
Art. 12
- Autorizzazione in sanatoria
1. Nella circostanza di opere eseguite senza la autorizzazione disciplinata dalla LR 51/99 , per le quali il titolare dell’impianto, entro il termine di 120 giorni dalla contestazione dell’illecito, presenti istanza di sanatoria, l’amministrazione competente, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 19 comma 6 della LR 51/99 , accoglie l’istanza previo accertamento dell’intervenuto pagamento delle prescritte sanzioni e sospende, in attesa dell’esito del procedimento stesso, ogni ulteriore azione di decadenza, revoca o rimessa in pristino.
2. L’istanza di sanatoria, da presentarsi secondo le stesse modalità di cui all’ art. 5 del presente regolamento, dovrà dare atto del rispetto di tutte le norme di legge al momento della realizzazione dell’opera e dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni od altri consensi comunque denominati e nella richiesta dovranno essere indicate, in particolare, la data di inizio e di completamento dei lavori già realizzati e dovrà essere resa attestazione della salvaguardia di ogni diritto di terzi.
3. L'autorizzazione in sanatoria, che potrà essere concessa soltanto per opere che al momento della loro realizzazione avrebbero potuto essere validamente autorizzate, sarà comunque rigettata qualora, in sede di valutazione dell'istanza, emergano elementi di incompatibilità dell’opera abusivamente realizzata con obiettivi di qualità di cui al precedente art. 3, con atto motivato, contenente termini e modalità per l’esecuzione del ripristino prescritto dall’art. 19, comma 5 della legge regionale di cui trattasi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario dell'impianto.
Art. 13
- Comunicazione dati e programmi
1. Ai sensi dell’art. 2 della LR 51/99 ed in virtù delle convenzioni stipulate ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 comma 8 del DLgs 79/99 , tutti i soggetti di cui al DLgs stesso operanti nel campo del trasporto, distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica nell'ambito regionale sono tenuti ad effettuare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione alla Regione dei dati prescritta dall’art. 2 della LR 51/99. In mancanza di tale comunicazione la Regione può disporre la sospensione dei nuovi procedimenti autorizzativi riguardanti il soggetto interessato.
2. Le comunicazioni sono articolare nelle seguenti due fasi:
A) Prima fase conoscitiva, sulla consistenza e/o la titolarità degli impianti, da attuarsi entro il 30 aprile 2001, costituita dalla comunicazione della seguente documentazione:
1) rilevamento topografico delle linee e degli impianti elettrici MT e/o AT esistenti, facenti parte del sistema di trasporto e/o distribuzione MT e/o AT di proprietà od in gestione del procedente; tale rilevamento dovrà essere reso su sistema cartografico numerico, compatibile con quello regionale in scala 1:10.000 e con identificazione codificata di ogni singolo impianto; in attesa della completa copertura regionale con cartografia numerica, il rilevamento delle linee ad AT dovrà essere reso su supporto cartografico tradizionale 1/10.000, da aggiornare nel successivo processo informativo; per le linee a MT il rilevamento procederà assieme al processo di formazione della nuova cartografia numerica regionale 1:10.000 e comunque, per specifiche esigenze, potrà essere richiesta dalla PA, la rappresentazione su cartografia tradizionale a tale scala od in scala di maggiore dettaglio;
2) indicazione dei progetti di risanamento già presentati ai sensi dell'art. 7 del DPCM 23.04.92 e dei criteri di individuazione delle priorità di realizzazione;
3) programma di potenziamento, adeguamento e risanamento relativo al primo anno od a corrispondente programma pluriennale;
4) per ogni linea od impianto dovranno essere indicate, a riferimento codificato, le caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive;
5) indicazione delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana in situazione non conforme alle prescrizioni del DPCM 23.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.
B) Una fase conoscitiva a regime nella quale dovrà essere provveduto, con cadenza annuale, a fornire le seguenti informazioni:
1) rilevazione delle linee e degli impianti di cui al precedente paragrafo, realizzati, entrati in esercizio o smantellati nel periodo di riferimento; tale rilevazione, nel caso di impianti AT, dovrà essere corredata di informazioni riepilogative sullo sviluppo complessivo della rete, sulla domanda e sull’offerta e sul dispacciamento dei flussi energetici gestiti;
2) indicazione aggiornata delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana presenti nella fascia territoriale definita all’art. 3, comma 3, del presente regolamento;
3) programmi annuali di potenziamento o adeguamento della rete, derivante da iniziative proprie dell’azienda elettrica o da direttive impartite dal Gestore della Rete nazionale con indicazione dei correlati obiettivi pluriennali di sviluppo o di razionalizzazione perseguiti;
4) programmi di risanamento, ex art. 7 del DPCM 23.04.92 e successive modifiche ed integrazioni, previsti ed attuati nel periodo di riferimento;
5) per le linee aventi voltaggio superiore a 100 kV dovrà in particolare essere indicata la corrente media circolante nel corso dell’anno e quella di 95 percentile.
3. La Regione, sulla base di specifici accordi, renderà disponibili per gli operatori elettrici assoggetati agli adempimenti di cui al precedente comma 1, i propri supporti informatici e cartografici, contro pagamento di un contributo commisurato ai reciproci vantaggi.
Detto materiale sarà ceduto con il vincolo d’uso riservato al solo beneficiario.
Art. 14
- Oneri istruttori
1. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo sulle istanza e sulle opere per la realizzazione di nuove linee o impianti elettrici, varianti od opere accessorie, saranno applicate, ai sensi degli artt. 1 e 2 Sito esternodella legge 25.11.73 n. 765 , le tariffe di cui ai successivi commi, computate sulla base degli attuali costi medi di attività istruttoria e di controllo, ed al netto delle spese di collaudo e di ordinaria retribuzione del personale.
2. Per l’attività istruttoria dovrà essere provveduto al preventivo versamento dei sotto elencati importi, su conto corrente postale od altro conto intestato all’amministrazione interessata:
procedura autorizzativa:
L. 300.000 (Euro 155) per singoli impianti o linee di sviluppo fino a 3 Km;
L. 600.000 (Euro 310) per linee di sviluppo oltre 3 Km e fino a 10 km;
L. 1.200.000 (Euro 620) per linee di sviluppo superiore a 10 Km;
3. Un ulteriore importo, pari al 50% dei suddetti valori, dovrà essere devoluto, direttamente dal richiedente, al Comune od ai Comuni interessati, proporzionalmente allo sviluppo della linea o alla superficie dell'impianto nel rispettivo ambito territoriale.
4. Un solo importo, di uguale misura e proporzione di cui al precedente comma, sarà devoluto ai comuni interessati nel caso di interventi soggetti alla comunicazione di cui all’art. 8, comma 2, della LR 51/99.
5. I suddetti importi saranno aggiornati, con deliberazione di Giunta Regionale, ogni tre anni, sulla base delle intervenute variazioni dei costi di cui al precedente comma uno.
PARTE III
- Descrizioni Tipologiche
Art. 15
- Nuove opere
1. Nella fattispecie di linee ed impianti elettrici, aventi tensione superiore a 400 Volt, sono da considerarsi nuove opere tutti quegli interventi che comportano la realizzazione di nuove tratte funzionali di linee elettriche aeree, interrate o subacquee, o nuovi impianti che comportano l'occupazione di uno spazio di terreno, precedentemente libero o destinato ad altra utilizzazione.
2. Rientra nella categoria di cui al punto precedente il rifacimento di linee elettriche od impianti esistenti, realizzato attraverso la totale rimozione e ricollocazione dell'opera o di parte sostanziale della stessa, nonché un insieme di interventi parziali che comportino la sostanziale modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali. Qualora la linea o l'impianto vengano ricostruiti, con caratteristiche identiche al preesistente, saranno considerati opere di straordinaria manutenzione, al pari di quelle di cui al successivo art. 17 , soltanto se risultino non interferire con zone di particolare pregio ambientale o paesaggistico, riconosciute da vincoli operanti, o con situazioni insediative, così come identificate dall' art. 3 , comma 3 del presente regolamento.
3. Sono considerate "tratte funzionali" quelle porzioni di elettrodotto che collegano in modo permanente impianti del tipo descritto al successivo comma 4, nonché impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento.
4. Sono considerati "impianti" le strutture tecnologiche di trasformazione di smistamento e di comando necessarie al servizio di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica che occupano in modo permanente una porzione di suolo recintato e che possono comportare la realizzazione di manufatti edilizi. Sono esclusi da tale classificazione gli apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori od interruttori a palo, ecc.).
5. Tutte le nuove opere sono sottoposte alla preventiva autorizzazione regionale o provinciale, di cui all’art. 3 della LR 51/99 , salvo quanto disposto dall’art. 9 della legge stessa per linee od impianti aventi tensione fra 401 e 20.000 Volt.
Art. 16
- Opere accessorie e varianti essenziali
1. Le opere accessorie o le varianti di linee od impianti elettrici, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, della LR 51/99 , quando costituiscano interventi che modificano od innovano sostanzialmente le strutture esistenti, determinando una permanente modificazione dello stato dei luoghi.
2. Rientrano, di norma, nella suddetta categoria:
a) impianti ed apparati accessori che comportino la realizzazione di nuovi manufatti edilizi od anche aree scoperte recintate, precedentemente libere o destinate ad altra utilizzazione;
b) interventi su tratti di linee aventi tensione superiore a 20.000 Volt, di qualsiasi sviluppo, dimensione o caratteristica, con esclusione delle modifiche locali di tracciato di cui al successivo art. 17 , comma 2, p.to b);
c) interventi su tratti di linea elettrica aerea fino a 20.000 Volt, realizzata con conduttori nudi, dello sviluppo superiore a 3 Km;
d) interventi su tratti di linea aerea fino a 20.000 Volt, realizzata con conduttori in cavo, dello sviluppo superiore a 5 Km;
3. Le suddette tipologie d'intervento sono sottoposte alla preventiva autorizzazione di cui all’art. 3 della LR 51/99 ,, salve le esclusioni e le semplificazioni specificatamente indicate dalla legge stessa.
Art. 17
- Straordinaria manutenzione e varianti non essenziali
1. Le opere accessorie o le varianti che non determinano innovazioni sostanziali di strutture esistenti, come tutti gli interventi tendenti al potenziamento od al mantenimento della funzionalità delle linee o degli impianti o destinate alla sicurezza, che pur prevedendo l’installazione e/o la sostituzione di conduttori od apparati, non comportino nuove opere o modifiche o parti sostanziali degli stessi, sono considerati di straordinaria manutenzione o varianti non essenziali.
2. Rientrano nella suddetta categoria:
a) ricostruzione di linee od impianti con caratteristiche identiche a quelli preesistenti, secondo i criteri di cui all’ art. 15 , comma 2, del presente regolamento;
b) interventi su tratti di linee od impianti esistenti aventi tensione superiore a 20.000 Volt, riguardanti anche modifiche locali di tracciato, che non comportino la sostituzione o l’aggiunta di più di un sostegno e che conservino la tipologia della linea esistente;
c) rifacimento di tratti di linea elettrica aerea fino a 20.000 Volt, realizzati con conduttori nudi, dello sviluppo fino a 3 Km;
d) rifacimento di tratti di linea aerea in cavo fino a 20.000 Volt, dello sviluppo fino a 5 Km;
e) sostituzione di linee aeree esistenti con tratte interrate di qualsiasi sviluppo, fino a 20.000 Volt, purché non siano superati 0.2 mT di campo magnetico in alcun punto in cui risultino presenti o previste situazioni di prolungata permanenza umana;
f) allacciamenti provvisori aventi tensione superiore a 20.000 Volt, destinati ad esigenze di servizio o di cantiere, che non superino tre anni di permanenza, prorogabile in relazione a comprovate necessità, per non più di un ulteriore anno.
3. I suddetti interventi sono assoggettati alla semplice comunicazione di cui all’art. 8 comma 2 della LR 51/99 ,
Art. 18
- Ordinaria manutenzione
1. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione tutte quelle attività di mantenimento o ripristino dell’efficienza, del buon funzionamento e della sicurezza delle linee e degli impianti elettrici o di miglioramento l'aspetto esteriore.
2. Rientrano nella suddetta categoria:
a) la sostituzione di conduttori, realizzata con elementi tecnologici aventi le stesse dimensioni e caratteristiche tecniche di quelli preesistenti;
b) la sostituzione o l'aggiunta di piccole componenti degli impianti, quali isolatori, interrutori di linea, elementi deteriorati dei sostegni o delle apparecchiature elettriche;
c) l'inserimento di apparati di sicurezza, quali segnali di avvistamento, allacciamenti in linea o di messa a terra;
d) l'inserimento di componenti di integrazione o mitigazione ambientale, quali posatoi od inibitori per i volatili, piantagione di barriere vegetali, coloritura dei sostegni e degli apparati, ecc.;
e) allacciamenti agli utenti finali aventi uno sviluppo comunque non superiore a 120 mt.:
- per linee aeree che non comportano la realizzazione di nuovi sostegni;
- per linee in cavo interrato, ricadenti su proprietà dell’utente stesso o su altre aree di uso pubblico, per le quali sia intervenuto il consenso delle competenti amministrazioni;
f) allacciamenti provvisori aventi tensione fino a 20.000 Volt, destinati ad esigenze di servizio o di cantiere, che non superino un anno di permanenza, o, nel caso, il termine di validità della concessione edilizia.
3. I suddetti interventi non sono assoggettati all'autorizzazione od alla comunicazione previste dalla LR 51/99.
Art. 19
- Standardizzazione tecnologica
1. I convenzionati della rete od i concessionari di distribuzione, dovranno depositare, in prima istanza, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, presso le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione, elaborati standard relativi ai sostegni ed alle componenti costruttive delle linee e degli impianti elettrici dagli stessi utilizzati; tale documentazione dovrà essere progressivamente mantenuta aggiornata. I detti elaborati dovranno essere verificati e/o certificati sotto il profilo antisismico, con relativa documentazione di calcolo o valida certificazione rilasciata dal fornitore.
2. In mancanza dell’adempimento di cui al comma 1, la documentazione di progetto di cui all’ art. 5 comma 5, non potrà essere corredata con elaborati standard, ma dovrà dare atto, per ogni singola componente, delle verifiche e/o certificazioni di cui allo stesso comma.
3. La verifica sismica di cui al DM 21.03.88, ovvero dal DM 09.01.96, per quanto non previsto dalla Sito esternolegge 339/86 , può tenere luogo integralmente delle disposizioni di cui alle leggi 1684/62 e 64/74, soltanto per quelle componenti costruttive delle linee e degli impianti elettrici, per le quali sia stato effettuato il deposito di cui al primo comma; in mancanza di tale adempimento, sarà fatto obbligo di acquisire il normale nulla osta del competente ufficio in materia di prevenzione sismica.
4. La documentazione da depositare ai sensi del presente articolo, è costituita, da:
a) elaborato grafico, raffigurante in scala quotata di dettaglio ogni singola componente con relativa fondazione a terra;
b) descrizione della tipologia di costituzione o assemblaggio e delle principali operazioni di cantiere, apparati o macchine operatrici utilizzate in tale fase;
c) calcoli statici sulla resistenza dei materiali e sulle reazioni alle azioni esterne, ivi comprese quelle sismiche. In caso di componenti prefabbricate, in luogo dei suddetti elaborati, potrà essere presentata certificazione di qualità, anche ai fini sismici, rilasciata dalle ditte fornitrici.
Art. 20
- Norme transitorie
1. Per le linee e gli impianti esistenti aventi tensione fra 401 e 30.000 Volt, che risultino realizzati alla data di entrata in vigore della LR 51/99 , senza la prescritta autorizzazione, dovrà essere presentata, ai competenti Uffici regionali del Genio Civile, apposita istanza di sanatoria, per elenco, inviandone contestualmente copia alla competente struttura responsabile di cui al successivo comma 3, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le istanze di sanatoria dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) domanda a firma del legale rappresentante dell'azienda elettrica, contenente l’elenco delle opere di cui si chiede la sanatoria;
b) per ciascuna opera dovrà essere redatta una sintetica relazione tecnico - descrittiva con la quale si evidenzino le caratteristiche costruttive e tecnologiche della linea o dell’impianto e che attesti la rispondenza dell’opera alle norme vigenti al momento della sua realizzazione; in particolare l’attestazione suddetta dovrà dare atto del rispetto dei parametri di cui al Sito esternoDPR 21.06.68 o del DM 21.03.88 e successive integrazioni, nonché del DPCM 23.04.92 in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici;
c) elaborato cartografico, in scala 1:25.000, di identificazione del tracciato della linea o dell’ubicazione dell’impianto.
3. Il competente ufficio del Genio Civile, verificata la rispondenza delle opere elencate nelle istanze di sanatoria, con i propri atti, redige una relazione di sintesi sulla quantità e tipologia degli impianti assoggettati alla sanatoria, e provvede a trasmetterla, entro 60 giorni, alla competente struttura regionale, il cui responsabile, entro i successivi 30 giorni, predispone la prescritta presa d’atto e dispone la pubblicazione sul BURT.
4. Per ogni linea od impianto con tensione superiore a 30.000 volt, realizzati senza la prescritta autorizzazione, dovrà essere presentata, entro il termine di cui all’art. 20 comma 4 della LR 51/99 , una specifica richiesta di sanatoria secondo quanto previsto dall’ art. 12 comma 2 del presente regolamento, alla competente struttura regionale. Svolti tutti gli accertamenti di cui all’ art. 20 citato, il responsabile regionale potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.
5. Per le istanze, ancora in fase istruttoria, presentate prima dell’entrata in vigore della LR 51/99 ,che non risultino nei sopra indicati elenchi, il richiedente dovrà dichiarare entro il termine di conclusione della suddetta presa d’atto, la permanenza d’interesse all’esecuzione dell’opera, pena la decadenza dell’istanza medesima.
Definizioni standardizzate per il sistema di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica:
AAT = altissima tensione, ovvero sistemi a tensione nominale superiore a 150 kV.
AT = alta tensione, ovvero sistemi a tensione nominale compresa tra 30 e 150 kV.
HVCC = sistemi ad altissima o alta tensione a corrente continua.
MT = media tensione, ovvero sistemi a tensione nominale compresa fra 1 e 30 kV.
BT = bassa tensione, ovvero sistemi a tensione nominale fino a 1000 Vca, ovvero fino a 1000 Vcc.
RTN = Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, ovvero il complesso di stazioni e linee ad altissima e/o alta tensione destinate prevalentemente all’interconnessione della rete elettrica (nazionale ed internazionale) ed al trasporto di energia elettrica.
Rete AT di distribuzione = complesso di cabine primarie ad AT e linee ad AT destinate alla distribuzione di energia elettrica ad AT.
Rete MT di distribuzione = complesso di cabine MT e linee ad MT destinate prevalentemente alla distribuzione di energia elettrica a MT.
Rete BT di distribuzione = complesso di linee BT destinate prevalentemente alla distribuzione di energia elettrica a B/T e/o all’allacciamento di gruppi generatori funzionanti a BT.GRTN = Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, dipendente dal Ministero del Tesoro, avente la funzione, in linea, 24 ore su 24, di gestire i flussi di energia ed il loro dispacciamento, con decisioni insindacabili relative all’allacciamento o al distacco di centrali di produzione e/o di linee di interesse RTN.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.