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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 7
- Programmi di monitoraggio e metodologie di misura
1. Ai fini di quanto previsto dall’ art. 3 , in sede di rilascio dell’autorizzazione Regionale o Provinciale o nell’esercizio dell’attività di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , possono essere prescritti programmi di monitoraggio in corrispondenza di particolari situazioni insediative a lunga permanenza umana.
2. Il monitoraggio di cui al comma precedente, nell’ambito delle funzioni di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , è affidato di norma all’ ARPAT ed a tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà fornire mensilmente all’ ARPAT le informazioni necessarie al controllo dell’attività d’esercizio della linea o dell’impianto, nonché la necessaria collaborazione e supporto logistico. Il monitoraggio sarà prioritariamente eseguito nei punti dove sono previsti livelli di campo magnetico più elevati e tenuto conto della densità abitativa. La durata minima del rilevamento è di 24h., sulla base dei transiti orari di corrente nella linea.
3. Ai fini dell’esercizio dei suddetti monitoraggi da parte dell’ ARPAT, i proprietari o gli esercenti delle linee devono fornire a richiesta dell’Agenzia stessa, le correnti circolanti nelle singole tratte in termini di corrente media, massima e di 95 percentile; nel caso le linee interessino edifici destinati all’infanzia tale informazione deve essere riferita anche alla fascia oraria 8.00-18.00. Ai fini di tale informazione gli impianti devono essere dotati di strumentazione fissa di registrazione delle correnti circolanti nel corso dell’anno.
4. Ai fini del monitoraggio e delle metodologie di misura richiamate all’ art. 16, comma 2 della LR 51/99 e del collaudo delle opere, la strumentazione utilizzata deve essere provvista di specifico certificato di calibrazione. La misura in ambienti interni deve essere effettuata a 1,5 m di altezza dal pavimento.
5. Nel caso di misure di campo elettrico generato da elettrodotti, il rilievo deve avvenire nella condizione di massima esposizione, all’esterno dell’edificio, così come previsto dal DPCM 23.4.1992.
6. Nel caso di misure di induzione magnetica il campionamento minimo deve essere pari a 1 minuto. I dati acquisiti devono essere elaborati in maniera da fornire valori mediati orari.
7. Le metodologie di misura da seguire sia per la valutazione del livello di campo elettrico che di induzione magnetica saranno conformi alle norme C.E.I., od in mancanza, alle norme tecniche emanate da organismi internazionalmente accreditati (I.E.C., I.E.E.E., A.N.S.I., C.ENELE.C., I.C.N.I.R.P.).
8. L’onere economico delle misure effettuate è a carico del titolare dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dal tariffario vigente dell’ ARPAT approvato dalla Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.