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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 6
- Istruttoria e pubblicazione
1. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza il competente ufficio regionale o provinciale, accertata la rispondenza degli atti alle prescrizioni di cui all’ art. 5 del presente regolamento e la non assoggettabilità, ovvero la favorevole conclusione, della preventiva V.I.A. di cui al DPCM 377/88 od alla LR 79/98 , comunica al richiedente l’avvio del procedimento, con indicazione del responsabile del procedimento stesso. Nel caso di incompletezza della domanda, con la comunicazione medesima sarà provveduto alla richiesta delle necessarie integrazioni, intendendosi non avviati, fino a tale adempimento, i termini cui all’art. 7 della LR 51/99
2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 1 è pubblicata sul BURT o sul F.A.L. a cura della Regione o della Provincia, che la inviano anche ai Comuni interessati per la pubblicazione nell’albo pretorio.
3. L’amministrazione competente procede alla verifica dell’intervento nel rispetto degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, di prescrizioni emerse in occasione della eventuale V.I.A., nonché dei piani urbanistici, dei vincoli territoriali ed ambientali, delle norme vigenti in materia di sicurezza del territorio e degli abitati e di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Conclusa l’istruttoria ed acquisiti i necessari pareri dei soggetti pubblici o privati preposti al rilascio dei prescritti consensi, entro il termine di 180 giorni, di cui all’art. 7 della LR 51/99 , viene emesso il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e l’esercizio della linea o dell’impianto, dando atto, nel provvedimento stesso, della presentazione o meno di osservazioni od opposizioni in sede di pubblicazione e contro deducendo quelle eventualmente pervenute.
5. Qualora entro 90 giorni dalla pubblicazione degli atti, di cui al precedente comma 2, non risultino pervenuti all’amministrazione competente tutti i pareri ed i consensi prescritti, il responsabile del procedimento provvede alla convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 6, comma 3, della LR 51/99 , da fissarsi in modo da consentire a tutti i convocati di esprimere consapevoli e motivate valutazioni e comunque in modo da garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 7 della LR medesima.
6. La Conferenza di Servizi, stabilendo, nella prima riunione, una data congrua al rispetto dei termini temporali prescritti per la conclusione del procedimento, si svolgerà secondo le modalità richiamate dall’art. 7 della LR 51/99 e valuterà la fattibilità dell’intervento secondo i criteri di cui al precedente comma 3.
7. Il verbale della Conferenza di Servizi, in caso di esito positivo, tiene luogo, ai sensi dell’art. 7 della LR 51/99 , del provvedimento di autorizzazione ed è pertanto soggetto alla stessa disciplina. L’esecutività dell’atto è comunque differita alla scadenza del termine di 20 giorni dal ricevimento delle determinazioni adottate, da parte delle amministrazioni che, seppure convocate, non abbiano partecipato alla Conferenza con piena rappresentatività, sempre che, non vi sia stata espressione da parte di tali amministrazioni, nello stesso termine, di motivato dissenso. Il responsabile del procedimento, verificata la compiutezza e la regolarità degli adempimenti, provvede alla esecutività del verbale della conferenza.
8. Nel caso di linee ed impianti da 401 a 20.000 volt, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo riservato alle presentazioni di eventuali opposizioni, l’Amministrazione Provinciale verifica e decide, secondo i criteri dettati dal presente regolamento, sulla possibilità, per la domanda, di accedere alla procedura semplificata di cui all’art. 9 della LR 51/99
9. Copia dell’autorizzazione, unitamente agli elaborati di progetto approvati, deve essere trasmessa alla provincia ed ai comuni territorialmente competenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.