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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 5
- Presentazione delle istanze autorizzative
1. Le domande di cui all’art. 5 della LR 51/99 al fine della realizzazione di nuovi impianti o per modifiche sostanziali di impianti esistenti, devono essere presentate alla Regione od alla Provincia per quanto di rispettiva competenza, secondo le disposizioni dell’art. 5 della LR 51/99 , corredate della documentazione e degli elaborati di progetto di cui ai successivi commi, fermo restando che, quando ne ricorrano i presupposti, le relative autorizzazioni non potranno essere rilasciate prima della positiva pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della LR 79/98 o del DPCM 377/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea e/o impianto elettrico è sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'impresa richiedente.
Nella domanda, oltre alla chiara identificazione del richiedente, deve essere indicato il titolo di convenzione con il Gestore della Rete ex Sito esternoart. 3 comma 8 del DLgs 79/99 , od il titolo di concessione di distribuzione ex art. 9 del decreto stesso. Nel caso di linee aventi tensione superiore a 120 kV, facenti parte della rete di competenza del Gestore stesso, dovrà risultare acquisito il preventivo parere conforme del gestore di trasmissione nazionale, di cui all’art. 3 comma 14 del decreto medesimo. Nella do manda dovrà essere esplicitamente evidenziato, ai sensi dell’art. 10 della LR 51/99 , se sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e comunque dovrà sempre essere specificato il termine per l’inizio e per il completamento dei lavori, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 1 del presente regolamento.
3. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all’ art. 14 del presente regolamento.
4. Il soggetto procedente provvede a richiedere, per proprio conto, i necessari concerti, autorizzazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso, che non siano di competenza propria dell’Amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione di cui alle presenti norme, allegando quelli già acquisiti alle relative domande e segnalando quelli ancora non rilasciati entro il termine di almeno 30 gg. dalla richiesta, ai sensi dell’art. 7 della LR 51/99.
5. Il progetto, firmato da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, da depositarsi, unitamente alla domanda, presso i competenti uffici della Regione Toscana o della Provincia, sarà costituito, secondo il tipo di impianto, da:
1) elaborati descrittivi delle motivazioni dell’intervento, delle scelte localizzative di tracciato, con comparazione fra fondi attigui, delle caratteristiche costruttive e tecnologiche dell’opera, ivi compresi i valori di dimensionamento ed utilizzazione dell’impianto ed il contesto territoriale ed ambientale interessato. Nel caso di impianti superiori a 20.000 Volt, dovranno essere valutati gli effetti indotti sulle caratteristiche naturali ed antropiche del territorio interessato; tali fattori potranno dover essere evidenziati anche con elaborazioni tabellari, grafiche, fotografiche e simulazioni multimediali;
2) elaborati di progetto, eseguiti su cartografia aggiornata, anche in modo spedito qualora non sia disponibile il rilevamento, e costituiti da:
a) corografia di identificazione della rete oggetto d'intervento a grande scala;
b) andamento e localizzazione planimetrica della linea (almeno in scala 1/10.000) e, per impianti superiori a 20.000 Volt, con rappresentazione altimetrica (almeno 1/2000-500);
c) per le linee aventi sviluppo superiore a 3 Km, corografia 1/25.000, con indicazione orientativa degli impianti di derivazione o di destinazione;
d) localizzazione dei sostegni, con indicazione della tipologia strutturale prescelta e delle fondazioni di cui al successivo art. 19 ;
e) per gli impianti ad AT, di trasformazione o sezionamento, localizzazione planimetrica (almeno in scala 1/2.000), con indicazione dello schema edilizio dei fabbricati e l’identificazione delle apparecchiature elettriche; per gli impianti a MT è sufficiente indicare l’area occupata dalla cabina e le relative dimensioni di ingombro;
f) localizzazione delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata (oltre 4 ore nelle 24 ore) permanenza umana nella fascia territoriale risultante dalla presenza di campi elettromagnetici aventi valori superiori ai limiti di qualità di cui all’ art. 3 del presente regolamento da restituirsi su corografia in scala almeno 1:10.000;
3) tabella di picchettazione con riferimento alla localizzazione dei sostegni di cui al precedente punto 2/d;
4) piano parcellare delle proprietà interessate da occupazione o da servitù provvisoria o definitiva, riportato su base catastale 1/2.000;
5) relazione geomorfologica che evidenzi le caratteristiche geologiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai fenomeni franosi conclamati o latenti ed alle eventuali condizioni di rischio sismico ed idraulico; nel caso di impianti superiori a 20.000 Volt, dovrà essere presentata una relazione geotecnica sul terreno di fondazione di ciascun sostegno; tale documentazione, integrata con il dettaglio tipologico dei sostegni di cui al precedente p.to 2/d, sarà valida anche ai fini della verifica di sismicità di cui alla Sito esternolegge 64/74 secondo le disposizioni del DM 21.03.88 e successive modifiche ed integrazioni;
6) dichiarazione di conformità della linea o dell’impianto, in rapporto alle norme tecniche di cui al DM 21.03.88 e successive modifiche ed integrazioni, ed in rapporto alle vigenti norme in materia di tutela dall’esposizione a campi elettromagnetici ed ai valori di qualità, di cui al precedente art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.