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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 3
- Obbiettivi di qualità
1. Ai fini della valutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, tutti i nuovi progetti di linee od impianti elettrici, o le varianti di tracciato, riguardanti linee aventi tensione superiore a 20.000 Volt, dovranno essere corredati dei seguenti elaborati:
a) codice identificativo della linea e caratteristiche tecniche dei conduttori e dei sostegni;
b) programma di esercizio della linea o dell’impianto;
c) rilevamento di tutte le situazioni insediative che comportino una prolungata permanenza umana entro la fascia di cui al successivo comma 3, con specifica indicazione di edifici o spazi dedicati all'infanzia;
d) calcolo ed indicazione grafica dei livelli medi di irradiamento elettrico e magnetico lungo la linea o all’intorno dell’impianto nei più significativi valori d’esercizio, complessivamente intesi entro la suddetta fascia.
2. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ove intenda determinare le prescrizioni limitative od esclusive, di cui all’ art. 15, comma 2 della LR 51/99, potrà stabilire i seguenti parametri di riferimento:
a) per le linee o gli impianti aventi tensione nominale d’esercizio fra 100 e 150 kV, la massima fascia di riferimento può essere estesa fino a mt. 80 per lato, dalla proiezione a terra del conduttore più esterno della linea o dal perimetro dell’impianto;
b) per le linee o gli impianti aventi tensione nominale d'esercizio superiore a 150 kV, la suddetta fascia può essere estesa fino a mt. 120;
c) nel caso di compresenza di più linee od impianti, aventi effetto di inquinamento elettromagnetico, potranno essere stabilite prescrizioni fino alla fascia rilevata di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini della verifica dei livelli di esposizione di cui al punto m) del precedente art. 2 , comma 2, per le linee con tensione superiore a 20 kV, dovrà essere preso in esame un ambito territoriale corrispondente alla fascia di perimetro della linea o dell’impianto, corrispondente ad un livello di inquinamento magnetico calcolato di 0,2 mT; qualora in tale ambito dovessero risultare inevitabili situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere attuate adeguate misure di mitigazione dell’impatto elettromagnetico, attraverso utili accorgimenti tecnologici d’impianto o di esercizio, od anche con interramento di tratti di linea. Comunque, in tali circostanze, dovrà essere attuato un programma di monitoraggio per il rilevamento dei livelli di inquinamento secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7
4. Qualora il monitoraggio di cui all’ art. 7 del presente regolamento dovesse dare valori di campo magnetico che, per le specifiche situazioni di prolungata permanenza umana, di cui al precedente comma, si discostino ad incremento del valore di cui al medesimo comma 3, potranno essere dettate, dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione, prescrizioni tecnologiche o di esercizio, tenuto conto delle fondamentali esigenze di servizio, alle quali l’esercente sarà tenuto ad adeguarsi pena la revoca dell’autorizzazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.