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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 2
- Ottimizzazione qualitativa dei progetti
1. Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di qualità di cui all’ art. 14, comma 2 della LR 51/99, la progettazione di nuove linee ed impianti elettrici o di varianti a strutture esistenti, assoggettati all’autorizzazione regionale o della provincia od a comunicazione al comune, dovrà tenere conto delle indicazioni metodologiche che potranno essere emanate dalla Regione o dalle Province stesse, e comunque:
a) del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con particolare riferimento alle norme di salvaguardia immediatamente operanti;
b) dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;
c) dei Piani Regolatori Comunali, nelle loro componenti di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico ed eventualmente di Programma integrato di intervento;
d) degli ambiti di cui alla deliberazione del CR n. 342 del 10.11.98 di approvazione dei siti individuati nel progetto Biotaly e di attuazione della direttiva Comunitaria "Habitat", così come aggiornati dai programmi annuali di cui all' art. 4 della legge regionale 11.04.95 n. 49 ;
e) del sistema dei parchi di interesse nazionale, collocato nell’ambito della Regione Toscana;
f) dei beni culturali e ambientali di cui al Sito esternoDLgs 29.10.1999 n. 490 e delle categorie di beni di cui alla Sito esternolegge 08.08.1985 n. 431 in materia di "Zone di Particolare Interesse Ambientale";
g) delle zone sottoposte a "vincolo idrogeologico" ex R.DL 30.12.1923 n. 3267;
h) degli ambiti di cui alla deliberazione del CR n. 230 del 21.06.1984 in materia di "Rischio Idraulico";
i) delle aree sottoposte a bonifica;
j) delle zone dichiarate sismiche ai sensi della Sito esternolegge 02.02.1974 n. 64 , secondo le norme tecniche previste dalla Sito esternolegge 28.06.1986 n. 339 ed approvate con DM 21.03.88 e successive integrazioni;
k) del sistema delle permanenze insediative storiche, in materia di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione degli insediamenti, secondo la vigente normativa regionale;
l) delle disposizioni per la posa in mare di cavi di cui all’ Sito esternoart. 35 del DLgs 11.05.99 n. 152 ;
m) dei livelli di esposizione al campo elettrico e magnetico, degli abitati o dei luoghi di abituale permanenza di persone, prossimi alle linee ed agli impianti elettrici, in relazione alle vigenti norme di tutela della salute dei cittadini e con particolare cautela nei confronti della popolazione infantile;
n) dell'interferenza con linee od impianti di telecomunicazione, anche in termini di compresenza di altre significative fonti di inquinamento elettromagnetico, regolamentate dalla LR 06.04.2000 n. 54;
o) dei livelli di inquinamento acustico di cui alla Sito esternolegge 26.10.1995 n. 447 e LR 01.12.1998 n. 89;
p) degli eventuali effetti di inquinamento luminoso di cui alla LR 21.03.2000 n. 37.
2. Secondo il livello di interferenza della linea o dell’impianto con gli elementi di cui al comma 2, o con qualunque altro introdotto da nuove norme, o da atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nella redazione del progetto si dovrà perseguire:
a) la scelta di tracciati che evitino o mitighino gli elementi di contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto interessato;
b) la scelta di componenti tecnologiche (pali, tralicci, geometria dei conduttori, interramento dei cavi, ecc.) atte a determinare il minore impatto possibile con le riconosciute emergenze di vincolo o di tutela;
c) una finitura delle opere, degli apparati ed altri accessori, in modo da rispondere alle esigenza di tutela che si manifestano (flora, fauna, antroposfera);
d) la previsione di interventi di mimetizzazione degli impianti, attraverso, interramento di tratti delle linee, utilizzazione di conduttori in cavo, barriere a verde, particolari coloriture degli apparati e dei sostegni, ecc.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.