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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 20
- Norme transitorie
1. Per le linee e gli impianti esistenti aventi tensione fra 401 e 30.000 Volt, che risultino realizzati alla data di entrata in vigore della LR 51/99 , senza la prescritta autorizzazione, dovrà essere presentata, ai competenti Uffici regionali del Genio Civile, apposita istanza di sanatoria, per elenco, inviandone contestualmente copia alla competente struttura responsabile di cui al successivo comma 3, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le istanze di sanatoria dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) domanda a firma del legale rappresentante dell'azienda elettrica, contenente l’elenco delle opere di cui si chiede la sanatoria;
b) per ciascuna opera dovrà essere redatta una sintetica relazione tecnico - descrittiva con la quale si evidenzino le caratteristiche costruttive e tecnologiche della linea o dell’impianto e che attesti la rispondenza dell’opera alle norme vigenti al momento della sua realizzazione; in particolare l’attestazione suddetta dovrà dare atto del rispetto dei parametri di cui al Sito esternoDPR 21.06.68 o del DM 21.03.88 e successive integrazioni, nonché del DPCM 23.04.92 in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici;
c) elaborato cartografico, in scala 1:25.000, di identificazione del tracciato della linea o dell’ubicazione dell’impianto.
3. Il competente ufficio del Genio Civile, verificata la rispondenza delle opere elencate nelle istanze di sanatoria, con i propri atti, redige una relazione di sintesi sulla quantità e tipologia degli impianti assoggettati alla sanatoria, e provvede a trasmetterla, entro 60 giorni, alla competente struttura regionale, il cui responsabile, entro i successivi 30 giorni, predispone la prescritta presa d’atto e dispone la pubblicazione sul BURT.
4. Per ogni linea od impianto con tensione superiore a 30.000 volt, realizzati senza la prescritta autorizzazione, dovrà essere presentata, entro il termine di cui all’art. 20 comma 4 della LR 51/99 , una specifica richiesta di sanatoria secondo quanto previsto dall’ art. 12 comma 2 del presente regolamento, alla competente struttura regionale. Svolti tutti gli accertamenti di cui all’ art. 20 citato, il responsabile regionale potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.
5. Per le istanze, ancora in fase istruttoria, presentate prima dell’entrata in vigore della LR 51/99 ,che non risultino nei sopra indicati elenchi, il richiedente dovrà dichiarare entro il termine di conclusione della suddetta presa d’atto, la permanenza d’interesse all’esecuzione dell’opera, pena la decadenza dell’istanza medesima.
Definizioni standardizzate per il sistema di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica:
AAT = altissima tensione, ovvero sistemi a tensione nominale superiore a 150 kV.
AT = alta tensione, ovvero sistemi a tensione nominale compresa tra 30 e 150 kV.
HVCC = sistemi ad altissima o alta tensione a corrente continua.
MT = media tensione, ovvero sistemi a tensione nominale compresa fra 1 e 30 kV.
BT = bassa tensione, ovvero sistemi a tensione nominale fino a 1000 Vca, ovvero fino a 1000 Vcc.
RTN = Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, ovvero il complesso di stazioni e linee ad altissima e/o alta tensione destinate prevalentemente all’interconnessione della rete elettrica (nazionale ed internazionale) ed al trasporto di energia elettrica.
Rete AT di distribuzione = complesso di cabine primarie ad AT e linee ad AT destinate alla distribuzione di energia elettrica ad AT.
Rete MT di distribuzione = complesso di cabine MT e linee ad MT destinate prevalentemente alla distribuzione di energia elettrica a MT.
Rete BT di distribuzione = complesso di linee BT destinate prevalentemente alla distribuzione di energia elettrica a B/T e/o all’allacciamento di gruppi generatori funzionanti a BT.GRTN = Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, dipendente dal Ministero del Tesoro, avente la funzione, in linea, 24 ore su 24, di gestire i flussi di energia ed il loro dispacciamento, con decisioni insindacabili relative all’allacciamento o al distacco di centrali di produzione e/o di linee di interesse RTN.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.