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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 19
- Standardizzazione tecnologica
1. I convenzionati della rete od i concessionari di distribuzione, dovranno depositare, in prima istanza, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, presso le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione, elaborati standard relativi ai sostegni ed alle componenti costruttive delle linee e degli impianti elettrici dagli stessi utilizzati; tale documentazione dovrà essere progressivamente mantenuta aggiornata. I detti elaborati dovranno essere verificati e/o certificati sotto il profilo antisismico, con relativa documentazione di calcolo o valida certificazione rilasciata dal fornitore.
2. In mancanza dell’adempimento di cui al comma 1, la documentazione di progetto di cui all’ art. 5 comma 5, non potrà essere corredata con elaborati standard, ma dovrà dare atto, per ogni singola componente, delle verifiche e/o certificazioni di cui allo stesso comma.
3. La verifica sismica di cui al DM 21.03.88, ovvero dal DM 09.01.96, per quanto non previsto dalla Sito esternolegge 339/86 , può tenere luogo integralmente delle disposizioni di cui alle leggi 1684/62 e 64/74, soltanto per quelle componenti costruttive delle linee e degli impianti elettrici, per le quali sia stato effettuato il deposito di cui al primo comma; in mancanza di tale adempimento, sarà fatto obbligo di acquisire il normale nulla osta del competente ufficio in materia di prevenzione sismica.
4. La documentazione da depositare ai sensi del presente articolo, è costituita, da:
a) elaborato grafico, raffigurante in scala quotata di dettaglio ogni singola componente con relativa fondazione a terra;
b) descrizione della tipologia di costituzione o assemblaggio e delle principali operazioni di cantiere, apparati o macchine operatrici utilizzate in tale fase;
c) calcoli statici sulla resistenza dei materiali e sulle reazioni alle azioni esterne, ivi comprese quelle sismiche. In caso di componenti prefabbricate, in luogo dei suddetti elaborati, potrà essere presentata certificazione di qualità, anche ai fini sismici, rilasciata dalle ditte fornitrici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.