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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 18
- Ordinaria manutenzione
1. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione tutte quelle attività di mantenimento o ripristino dell’efficienza, del buon funzionamento e della sicurezza delle linee e degli impianti elettrici o di miglioramento l'aspetto esteriore.
2. Rientrano nella suddetta categoria:
a) la sostituzione di conduttori, realizzata con elementi tecnologici aventi le stesse dimensioni e caratteristiche tecniche di quelli preesistenti;
b) la sostituzione o l'aggiunta di piccole componenti degli impianti, quali isolatori, interrutori di linea, elementi deteriorati dei sostegni o delle apparecchiature elettriche;
c) l'inserimento di apparati di sicurezza, quali segnali di avvistamento, allacciamenti in linea o di messa a terra;
d) l'inserimento di componenti di integrazione o mitigazione ambientale, quali posatoi od inibitori per i volatili, piantagione di barriere vegetali, coloritura dei sostegni e degli apparati, ecc.;
e) allacciamenti agli utenti finali aventi uno sviluppo comunque non superiore a 120 mt.:
- per linee aeree che non comportano la realizzazione di nuovi sostegni;
- per linee in cavo interrato, ricadenti su proprietà dell’utente stesso o su altre aree di uso pubblico, per le quali sia intervenuto il consenso delle competenti amministrazioni;
f) allacciamenti provvisori aventi tensione fino a 20.000 Volt, destinati ad esigenze di servizio o di cantiere, che non superino un anno di permanenza, o, nel caso, il termine di validità della concessione edilizia.
3. I suddetti interventi non sono assoggettati all'autorizzazione od alla comunicazione previste dalla LR 51/99.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.