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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 17
- Straordinaria manutenzione e varianti non essenziali
1. Le opere accessorie o le varianti che non determinano innovazioni sostanziali di strutture esistenti, come tutti gli interventi tendenti al potenziamento od al mantenimento della funzionalità delle linee o degli impianti o destinate alla sicurezza, che pur prevedendo l’installazione e/o la sostituzione di conduttori od apparati, non comportino nuove opere o modifiche o parti sostanziali degli stessi, sono considerati di straordinaria manutenzione o varianti non essenziali.
2. Rientrano nella suddetta categoria:
a) ricostruzione di linee od impianti con caratteristiche identiche a quelli preesistenti, secondo i criteri di cui all’ art. 15 , comma 2, del presente regolamento;
b) interventi su tratti di linee od impianti esistenti aventi tensione superiore a 20.000 Volt, riguardanti anche modifiche locali di tracciato, che non comportino la sostituzione o l’aggiunta di più di un sostegno e che conservino la tipologia della linea esistente;
c) rifacimento di tratti di linea elettrica aerea fino a 20.000 Volt, realizzati con conduttori nudi, dello sviluppo fino a 3 Km;
d) rifacimento di tratti di linea aerea in cavo fino a 20.000 Volt, dello sviluppo fino a 5 Km;
e) sostituzione di linee aeree esistenti con tratte interrate di qualsiasi sviluppo, fino a 20.000 Volt, purché non siano superati 0.2 mT di campo magnetico in alcun punto in cui risultino presenti o previste situazioni di prolungata permanenza umana;
f) allacciamenti provvisori aventi tensione superiore a 20.000 Volt, destinati ad esigenze di servizio o di cantiere, che non superino tre anni di permanenza, prorogabile in relazione a comprovate necessità, per non più di un ulteriore anno.
3. I suddetti interventi sono assoggettati alla semplice comunicazione di cui all’art. 8 comma 2 della LR 51/99 ,

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.