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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 1
- Caratteristiche dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione disciplinata dagli artt. 5, 6 e 7 della LR 51/99, non può avere validità per un termine superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono, a loro volta, iniziare entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione stessa. Per comprovate motivazioni, indipendenti dalla volontà del richiedente, l’inizio dei lavori può essere prorogato per non più di un ulteriore anno; qualora invece la rilevanza dell’opera o particolari condizioni operative richiedano un tempo superiore per il termine dei lavori, la validità dell’autorizzazione potrà essere differita di un anno.
2. Nel caso in cui l’intervento sia stato assoggettato a preventiva valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione, in ogni caso, decade in concomitanza con i termini di cui all’ art. 18, comma 7 della LR 79/98.
3. Gli interventi oggetto di autorizzazione regionale o provinciale possono riguardare sia linee sia impianti elettrici, ovvero condutture aeree, interrate o subacquee, di qualsiasi tipo, ed apparati elettrici od elettromeccanici necessari per la gestione della rete elettrica, mentre restano escluse le localizzazioni di nuove centrali, stazioni o cabine e le relative opere edilizie che restano assoggettate ai correnti procedimenti urbanistici o di concessione edilizia, di competenza comunale, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 commi 3, 5 e 6 della LR 51/99.
4. L’autorizzazione regionale o provinciale, qualora richiesto, può assumere, secondo il disposto dell’art. 10 della LR 51/99, effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le relative opere ed il procedente, ha la facoltà di avvalersi dei provvedimenti coattivi dell’autorità competente, previsti dalla legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.