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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 16
- Opere accessorie e varianti essenziali
1. Le opere accessorie o le varianti di linee od impianti elettrici, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, della LR 51/99 , quando costituiscano interventi che modificano od innovano sostanzialmente le strutture esistenti, determinando una permanente modificazione dello stato dei luoghi.
2. Rientrano, di norma, nella suddetta categoria:
a) impianti ed apparati accessori che comportino la realizzazione di nuovi manufatti edilizi od anche aree scoperte recintate, precedentemente libere o destinate ad altra utilizzazione;
b) interventi su tratti di linee aventi tensione superiore a 20.000 Volt, di qualsiasi sviluppo, dimensione o caratteristica, con esclusione delle modifiche locali di tracciato di cui al successivo art. 17 , comma 2, p.to b);
c) interventi su tratti di linea elettrica aerea fino a 20.000 Volt, realizzata con conduttori nudi, dello sviluppo superiore a 3 Km;
d) interventi su tratti di linea aerea fino a 20.000 Volt, realizzata con conduttori in cavo, dello sviluppo superiore a 5 Km;
3. Le suddette tipologie d'intervento sono sottoposte alla preventiva autorizzazione di cui all’art. 3 della LR 51/99 ,, salve le esclusioni e le semplificazioni specificatamente indicate dalla legge stessa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.