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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 15
- Nuove opere
1. Nella fattispecie di linee ed impianti elettrici, aventi tensione superiore a 400 Volt, sono da considerarsi nuove opere tutti quegli interventi che comportano la realizzazione di nuove tratte funzionali di linee elettriche aeree, interrate o subacquee, o nuovi impianti che comportano l'occupazione di uno spazio di terreno, precedentemente libero o destinato ad altra utilizzazione.
2. Rientra nella categoria di cui al punto precedente il rifacimento di linee elettriche od impianti esistenti, realizzato attraverso la totale rimozione e ricollocazione dell'opera o di parte sostanziale della stessa, nonché un insieme di interventi parziali che comportino la sostanziale modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali. Qualora la linea o l'impianto vengano ricostruiti, con caratteristiche identiche al preesistente, saranno considerati opere di straordinaria manutenzione, al pari di quelle di cui al successivo art. 17 , soltanto se risultino non interferire con zone di particolare pregio ambientale o paesaggistico, riconosciute da vincoli operanti, o con situazioni insediative, così come identificate dall' art. 3 , comma 3 del presente regolamento.
3. Sono considerate "tratte funzionali" quelle porzioni di elettrodotto che collegano in modo permanente impianti del tipo descritto al successivo comma 4, nonché impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento.
4. Sono considerati "impianti" le strutture tecnologiche di trasformazione di smistamento e di comando necessarie al servizio di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica che occupano in modo permanente una porzione di suolo recintato e che possono comportare la realizzazione di manufatti edilizi. Sono esclusi da tale classificazione gli apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori od interruttori a palo, ecc.).
5. Tutte le nuove opere sono sottoposte alla preventiva autorizzazione regionale o provinciale, di cui all’art. 3 della LR 51/99 , salvo quanto disposto dall’art. 9 della legge stessa per linee od impianti aventi tensione fra 401 e 20.000 Volt.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.