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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 14
- Oneri istruttori
1. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria, di verifica e di controllo sulle istanza e sulle opere per la realizzazione di nuove linee o impianti elettrici, varianti od opere accessorie, saranno applicate, ai sensi degli artt. 1 e 2 Sito esternodella legge 25.11.73 n. 765 , le tariffe di cui ai successivi commi, computate sulla base degli attuali costi medi di attività istruttoria e di controllo, ed al netto delle spese di collaudo e di ordinaria retribuzione del personale.
2. Per l’attività istruttoria dovrà essere provveduto al preventivo versamento dei sotto elencati importi, su conto corrente postale od altro conto intestato all’amministrazione interessata:
procedura autorizzativa:
L. 300.000 (Euro 155) per singoli impianti o linee di sviluppo fino a 3 Km;
L. 600.000 (Euro 310) per linee di sviluppo oltre 3 Km e fino a 10 km;
L. 1.200.000 (Euro 620) per linee di sviluppo superiore a 10 Km;
3. Un ulteriore importo, pari al 50% dei suddetti valori, dovrà essere devoluto, direttamente dal richiedente, al Comune od ai Comuni interessati, proporzionalmente allo sviluppo della linea o alla superficie dell'impianto nel rispettivo ambito territoriale.
4. Un solo importo, di uguale misura e proporzione di cui al precedente comma, sarà devoluto ai comuni interessati nel caso di interventi soggetti alla comunicazione di cui all’art. 8, comma 2, della LR 51/99.
5. I suddetti importi saranno aggiornati, con deliberazione di Giunta Regionale, ogni tre anni, sulla base delle intervenute variazioni dei costi di cui al precedente comma uno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.