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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 13
- Comunicazione dati e programmi
1. Ai sensi dell’art. 2 della LR 51/99 ed in virtù delle convenzioni stipulate ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 comma 8 del DLgs 79/99 , tutti i soggetti di cui al DLgs stesso operanti nel campo del trasporto, distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica nell'ambito regionale sono tenuti ad effettuare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione alla Regione dei dati prescritta dall’art. 2 della LR 51/99. In mancanza di tale comunicazione la Regione può disporre la sospensione dei nuovi procedimenti autorizzativi riguardanti il soggetto interessato.
2. Le comunicazioni sono articolare nelle seguenti due fasi:
A) Prima fase conoscitiva, sulla consistenza e/o la titolarità degli impianti, da attuarsi entro il 30 aprile 2001, costituita dalla comunicazione della seguente documentazione:
1) rilevamento topografico delle linee e degli impianti elettrici MT e/o AT esistenti, facenti parte del sistema di trasporto e/o distribuzione MT e/o AT di proprietà od in gestione del procedente; tale rilevamento dovrà essere reso su sistema cartografico numerico, compatibile con quello regionale in scala 1:10.000 e con identificazione codificata di ogni singolo impianto; in attesa della completa copertura regionale con cartografia numerica, il rilevamento delle linee ad AT dovrà essere reso su supporto cartografico tradizionale 1/10.000, da aggiornare nel successivo processo informativo; per le linee a MT il rilevamento procederà assieme al processo di formazione della nuova cartografia numerica regionale 1:10.000 e comunque, per specifiche esigenze, potrà essere richiesta dalla PA, la rappresentazione su cartografia tradizionale a tale scala od in scala di maggiore dettaglio;
2) indicazione dei progetti di risanamento già presentati ai sensi dell'art. 7 del DPCM 23.04.92 e dei criteri di individuazione delle priorità di realizzazione;
3) programma di potenziamento, adeguamento e risanamento relativo al primo anno od a corrispondente programma pluriennale;
4) per ogni linea od impianto dovranno essere indicate, a riferimento codificato, le caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive;
5) indicazione delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana in situazione non conforme alle prescrizioni del DPCM 23.04.92 e successive modifiche ed integrazioni.
B) Una fase conoscitiva a regime nella quale dovrà essere provveduto, con cadenza annuale, a fornire le seguenti informazioni:
1) rilevazione delle linee e degli impianti di cui al precedente paragrafo, realizzati, entrati in esercizio o smantellati nel periodo di riferimento; tale rilevazione, nel caso di impianti AT, dovrà essere corredata di informazioni riepilogative sullo sviluppo complessivo della rete, sulla domanda e sull’offerta e sul dispacciamento dei flussi energetici gestiti;
2) indicazione aggiornata delle situazioni insediative o di attività che comportano una prolungata permanenza umana presenti nella fascia territoriale definita all’art. 3, comma 3, del presente regolamento;
3) programmi annuali di potenziamento o adeguamento della rete, derivante da iniziative proprie dell’azienda elettrica o da direttive impartite dal Gestore della Rete nazionale con indicazione dei correlati obiettivi pluriennali di sviluppo o di razionalizzazione perseguiti;
4) programmi di risanamento, ex art. 7 del DPCM 23.04.92 e successive modifiche ed integrazioni, previsti ed attuati nel periodo di riferimento;
5) per le linee aventi voltaggio superiore a 100 kV dovrà in particolare essere indicata la corrente media circolante nel corso dell’anno e quella di 95 percentile.
3. La Regione, sulla base di specifici accordi, renderà disponibili per gli operatori elettrici assoggetati agli adempimenti di cui al precedente comma 1, i propri supporti informatici e cartografici, contro pagamento di un contributo commisurato ai reciproci vantaggi.
Detto materiale sarà ceduto con il vincolo d’uso riservato al solo beneficiario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.