Menù di navigazione

Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 12
- Autorizzazione in sanatoria
1. Nella circostanza di opere eseguite senza la autorizzazione disciplinata dalla LR 51/99 , per le quali il titolare dell’impianto, entro il termine di 120 giorni dalla contestazione dell’illecito, presenti istanza di sanatoria, l’amministrazione competente, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 19 comma 6 della LR 51/99 , accoglie l’istanza previo accertamento dell’intervenuto pagamento delle prescritte sanzioni e sospende, in attesa dell’esito del procedimento stesso, ogni ulteriore azione di decadenza, revoca o rimessa in pristino.
2. L’istanza di sanatoria, da presentarsi secondo le stesse modalità di cui all’ art. 5 del presente regolamento, dovrà dare atto del rispetto di tutte le norme di legge al momento della realizzazione dell’opera e dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni od altri consensi comunque denominati e nella richiesta dovranno essere indicate, in particolare, la data di inizio e di completamento dei lavori già realizzati e dovrà essere resa attestazione della salvaguardia di ogni diritto di terzi.
3. L'autorizzazione in sanatoria, che potrà essere concessa soltanto per opere che al momento della loro realizzazione avrebbero potuto essere validamente autorizzate, sarà comunque rigettata qualora, in sede di valutazione dell'istanza, emergano elementi di incompatibilità dell’opera abusivamente realizzata con obiettivi di qualità di cui al precedente art. 3, con atto motivato, contenente termini e modalità per l’esecuzione del ripristino prescritto dall’art. 19, comma 5 della legge regionale di cui trattasi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario dell'impianto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.