Menù di navigazione

Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 11
- Procedura semplificata
1. Possono accedere alla procedura semplificata prevista dall’art. 9 della LR 51/99 , quegli impianti compresi fra la tensione di esercizio da 400 a 20.000 Volt, che non presentano, per dimensione e caratteristiche, un rilevante impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio. Ai detti fini sono riconosciuti di modesta rilevanza e possono essere ammesse alla procedura le nuove opere o le opere accessorie e le varianti essenziali comprese nei seguenti limiti:
a) elettrodotti su palificata in conduttori nudi aventi sviluppo fino a 3km;
b) elettrodotti su palificata in cavo aereo aventi sviluppo fino a 5 km;
c) elettrodotti interrati o subacquei di qualsiasi lunghezza, purché non siano superati 0,2 mT di campo magnetico in alcun punto in cui si manifestino situazioni di prolungata permanenza umana;
d) impianti localizzati su aree specificatamente destinate alla funzione dai vigenti strumenti urbanistici e regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio;
e) interventi ricadenti nell'ambito di corridoi infrastrutturali o territori da risanare ai sensi dell'art. 11 della LR 51/99 , già recepiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Il riconoscimento, da parte della competente amministrazione, delle condizioni di cui al comma 1 e le relative notifiche e comunicazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 della LR 51/99 , impegna il richiedente ad adempiere alla Comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, della LR 51/99 , secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.