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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 10
- Opere non soggette ad autorizzazione
1. Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, della LR 51/99 , la relativa comunicazione di cui al successivo comma 2, da inviarsi con un preavviso di almeno 20 giorni, dovrà essere corredata dagli elementi di essenziale identificazione dell’intervento in termini topografici ed esecutivi, nonché, anche attraverso autocertificazione da parte del proponente, di attestazione del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, verifiche od altri consensi comunque denominati, ovvero, apposita dichiarazione sull’inesistenza di vincoli (paesaggistico, ambientale, sanitario, storico od archeologico, idrogeologico, demaniale o dall’esistenza di usi civici, o servitù, ecc.). In mancanza di uno o più di tali adempimenti, si dovrà procedere, entro il termine suddetto, all’immediata sospensione degli effetti della comunicazione ed a richiedere eventuali integrazioni o, nel caso, alla eventuale dichiarazione di decadenza, dopo l’espletamento della procedura di cui al comma 2 dell’art. 18 della LR 51/99.
2. I lavori oggetto di comunicazione dovranno concludersi entro un anno dalla data di ricevimento della stessa, da parte dell’amministrazione preposta al relativo controllo, ed entro tale termine dovrà essere resa specifica dichiarazione di fine lavori, fermo l’obbligo della certificazione di cui all’ art. 9 , comma 7, delle presenti disposizioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.