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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 9
- Collaudo
1. Il collaudo della linea e/o dell’impianto, dovrà essere effettuato, a cura e spese del titolare dello stesso, entro un anno, successivo ai primi tre anni dall’entrata in esercizio dell’opera autorizzata.
2. Qualora il Ministero delle Comunicazioni presenti opposizione, secondo quanto precisato dal DM 21.3.88, capo III, punto 3.1.03, decorre un nuovo periodo di sei mesi dalla data di completamento degli interventi eseguiti al fine di eliminare le anomalie rilevate ai fini della collaudabilità degli interventi stessi.
3. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici qualificati in materia di costruzioni di linee ed impianti elettrici, iscritti ai competenti albi professionali ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 della LR 51/99.
4. Il collaudo delle opere consisterà:
a) nelle verifiche di cui all’art. 13 comma 3) della LR 51/99 , con controlli a vista di riscontro progettuale;
b) nelle prove reali sia sul campo elettrico sia sul campo magnetico della linea o dell’impianto secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.
5. Le suddette operazioni di collaudo saranno riportate su verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali: uno da inviare all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione ed uno che deve rimanere in possesso del titolare dell’autorizzazione.
6. Il verbale di collaudo sarà inteso tacitamente approvato qualora, entro 30 giorni dal suo ricevimento, l’Amministrazione competente all'autorizzazione non sollevi alcuna opposizione.
7. Per le opere escluse dall’autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 della LR 51/99 , in luogo del collaudo, l’esercente l’impianto deve inviare all’Amministrazione competente, entro gli stessi tempi di cui al comma 1, una certificazione, a firma di un tecnico qualificato, esperto in materia di costruzioni di linee ed impianti elettrici, che attesti quanto previsto dal comma 4.
8. Per le opere non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della LR 51/99, entro un mese dalla loro ultimazione deve essere inviata da parte dell’esercente dell’impianto, all’Amministrazione competente, una dichiarazione di fine lavori e di regolare realizzazione dell’opera in conformità al DM 449/88 e alla comunicazione precedentemente presentata.
9. In caso di esito negativo del collaudo, o di mancata presentazione dello stesso, ovvero della certificazione di cui al comma 7, o della dichiarazione di cui al comma 8, entro i termini previsti, l’amministrazione competente procede ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 della LR 51/99.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.