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Regolamento 20 dicembre 2000, n. 9

Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2000

Art. 8
- Controllo
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 17 della LR 51/99 , il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare alla competente amministrazione, con preavviso di almeno 7 gg., l’inizio dei lavori e, nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 1, delle presenti norme, il termine degli stessi entro 30 giorni dalla loro conclusione; tale Comunicazione dovrà essere comunque sempre inviata anche ai Comuni interessati.
2. Le Province ed i Comuni, ai sensi dell’art. 17 della LR 51/99 , esercitano il controllo anche sulle linee e gli impianti di competenza regionale e, quando siano accertate violazioni alla relativa autorizzazione rilasciata per effetto dell’art. 5 comma 1, lettera a), LR 51/99 , o di altre norme di legge, dovranno procedere alla verbalizzazione delle difformità riscontrate e, salva la eventuale trasmissione all’autorità giudiziaria, all’invio di copia del verbale o di ogni accertamento richiesto, alla Regione stessa, entro il termine di 30 giorni dall’accertamento o dalla richiesta. Le competenti strutture regionali provvederanno ai sensi degli artt. 18 e 19 della LR 51/99 ed alla necessaria informazione ai competenti uffici dello Stato.
3. Le Province esercitano il controllo, nell’ambito della propria competenza autorizzativa con le stesse modalità di cui al precedente comma.
4. I Comuni esercitano il controllo sulle linee ed impianti elettrici di tensione nominale non superiore a 400 Volt, nonché sugli impianti riconosciuti esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della LR 51/99
5. Le suddette pubbliche amministrazioni, per l’esercizio delle loro relative attività, ai sensi dell’art. 17 della LR 51/99 , si avvalgono di norma della competente ARPAT

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.