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Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 15 aprile 2024

Art. 3
Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Al comma 7 duodecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
la funzione di Centrale unica di committenza
” sono aggiunte le seguenti: “
per lavori, servizi e forniture
”.
7 terdecies. I comuni beneficiari del fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 93, comma 1, lettera a), tenuti nell’anno 2024 alla restituzione ai sensi dell’articolo 93, comma 4, entro termini per essi non ancora scaduti, possono chiedere la proroga di tali termini fino a un massimo di sessanta mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 42 del d.lgs. 267/2000 . A tali procedure di rimborso non si applica quanto previsto dall’articolo 93, comma 6.
”.
7 quaterdecies. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 terdecies sono stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. Le relative maggiori entrate, stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2026, sono imputate agli stanziamenti della medesima Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.