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Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 15 aprile 2024

Art. 8
Contributi in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze per l’attivazione della Centrale unica di committenza in favore dei piccoli comuni
1. Al fine di consolidare e sviluppare la Centrale unica di committenza di lavori, servizi e forniture delle province e della Città metropolitana di Firenze a sostegno dei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo nella misura di euro 10.000,00, per singolo ente locale.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la concessione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il contributo è concesso se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze per detta funzione risulta a ciò qualificata da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
b) sono considerati i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non facenti parte di unioni di comuni, ovvero i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di unione di comuni per i quali l’unione medesima non svolge la funzione di Centrale unica di committenza per previsione statutaria;
c) il contributo di euro 10.000,00 è concesso se. alla data del 1° luglio 2024. la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con tutti i comuni di cui alla lettera b) rientranti nell’ambito provinciale o metropolitano;
d) il contributo è ridotto a euro 5.000,00 se, alla data del 1° luglio 2024, la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze ha stipulato convenzioni con parte dei comuni di cui alla lettera b);
e) il contributo non è concesso se la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni di cui alla lettera b);
f) le risorse non assegnate per effetto delle lettere a), c), d), e), sono attribuite agli enti beneficiari in proporzione al numero delle convenzioni stipulate con comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche non rientranti nel medesimo ambito provinciale o metropolitano. In tal caso la somma massima concedibile non può superare euro 30.000,00.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.