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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;


Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;


Vista la raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5g tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di Covid-19 nell’Unione;


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 ;


Vista la Sito esternolegge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 2020);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’11 luglio 2023.


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 49/2011 è la normativa regionale di riferimento per la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in Toscana, nella finalità del rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;


2. Negli anni le tecniche di trasmissione del segnale di radiocomunicazione hanno subito mutamenti per le innovazioni tecnologiche;


3. La normativa statale è più volte intervenuta per semplificare il rilascio del titolo abilitativo per il quale la l.r. 49/2011 rimanda alle procedure stabilite dal Sito esternod.lgs. 259/2003 , e lo stesso ha fatto la normativa europea;


4. Uno degli scopi della direttiva 2018/1972/UE è “Realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali”; nel preambolo si legge, inoltre, che:


a) le “nuove reti ad altissima capacità sostengono l’innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione”;


b) “Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. …plasmando la realtà sociale ed economica”;


c) “…l’intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettività nell’Unione e fornire informazioni a tutte le autorità competenti così come ai cittadini”;


d) “Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente eventuale necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale”;


e) “È imperativa l’esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l’Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE, al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire”;


f) “Dato l’elevato livello dell’innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell’Unione,”;


5. Nella raccomandazione 2020/1307/UE , si legge che:


a) l’Europa si pone l’obiettivo “… di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione.”;


b) “L’accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate è indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere…”;


c) “L’impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed è essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza.”;


6. L’Sito esternoarticolo 4 della l. 53/2021 ha delegato il Governo anche all’attuazione della direttiva 2018/1972/UE stabilendo criteri direttivi tra i quali si ricorda il riordino delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Sito esternod.lgs. 259/2003 , attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;


7. La direttiva 2018/1972/UE è stata attuata mediante il Sito esternod.lgs. 207/2021 ;


8. La presente legge, quindi, si pone nel quadro della normativa europea sopra richiamata e della normativa nazionale d’attuazione, salvaguardando il principio di precauzione per evitare livelli dannosi per la salute pubblica, come detto anche dalla direttiva 2018/1972/UE, e prevedendo:


a) l’introduzione degli obiettivi di assicurare la migliore qualità del servizio e la relativa valutazione dei livelli raggiunti;


b) la promozione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e quindi lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con livelli elevati di qualità di servizio;


c) l’aggiornamento dei riferimenti normativi alle recenti modifiche Sito esternodel d.lgs. 259/2003 operate dal Sito esternod.lgs. 207/2021 ;


d) alcune modifiche al catasto regionale degli impianti e la possibilità per la Giunta regionale di adottare:


1) linee guida per i programmi degli impianti approvati dai comuni;


2) disposizioni operative per lo svolgimento coordinato degli adempimenti previsti dalla legge in tema di autorizzazioni, programma comunale degli impianti, catasto e utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico per agevolare i compiti dei comuni, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e degli operatori.


9. La Regione è impegnata da anni ad assicurare una copertura di banda ultra larga sul territorio regionale ed intende proseguire anche con azioni a livello nazionale per favorire la diffusione capillare delle nuove opportunità nelle zone meno favorite del mercato;


10. Le linee guida della Giunta regionale, sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, (vedi articolo 17, comma 1, della presente legge), sono approvate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge;


11. Sono implementate le funzioni del Comitato tecnico per gli impianti, che ora può fare anche proposte nelle materie oggetto della legge, nonché consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le azioni di risanamento; in virtù della sua natura tecnica, ai dipendenti regionali e dell’ARPAT, che ne sono membri, non si applica il limite di permanenza di “tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni” previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


12. È rafforzata la funzione programmatoria dei comuni mediante la possibilità di individuare aree preferibili e non idonee all’installazione degli impianti ed è introdotto il nuovo criterio localizzativo della qualità del servizio definita ai sensi della riforma del Sito esternod.lgs. 259/2003 ; inoltre si specifica che il comune, nel predisporre il programma comunale degli impianti, può attivare percorsi di informazione e partecipazione della popolazione residente;


13. È rafforzata, altresì, la funzione del piano di risanamento di ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi, dettando le linee di azione per il conseguente adeguamento;


14. È prevista una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ostacoli, in qualsiasi modo, le funzioni del personale addetto alla vigilanza e controllo;


Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche del preambolo della l.r. 49/2011
1. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; sono inserite le seguenti: “ Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; ”.
2. Nel preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ” sono sostituite dalle seguenti: “ Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”);”.
3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dallo stesso. ” sono aggiunte le seguenti: “ Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento
;
”.
4. Al punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011 , dopo la parola: “ impianti ” sono inserite le seguenti: “ e delle infrastrutture ”; dopo le parole: “ deve essere ” sono inserite le seguenti “ interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e ”.
5. Dopo il punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 12 bis. la Giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, Sito esternodella l. 36/2001 ed in conformità al Sito esternod.lgs. 259/2003 ; ”.
6. Dopo il punto 12 bis del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 12 ter. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo; ”.
7. Al punto 13 del preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ , denominata inventario dei microimpianti e ” sono soppresse.
8. Al punto 15 del preambolo della l.r. 49/2011 , le parole: “ scuole e altri edifici pubblici, ” sono sostituite dalle seguenti: “ case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze ” e dopo le parole: “ telefonia mobile ”, sono aggiunte le seguenti: “ , salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture ”.
9. Alla fine del punto 18 del preambolo della l.r. 49/2011 , è aggiunto il periodo: “ È fatta salva l’applicazione dell’articolo 35, commi 4 e 4 bis Sito esternodel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 . ”.
10. Dopo il punto 19 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 19 bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l’obiettivo di “incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione; ”.
11. Il punto 23 del preambolo della l.r. 49/2011 è abrogato.
12. Alla fine del punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “ , nello stesso senso l’attuale formulazione dell’Sito esternoarticolo 54 del d.lgs. 259/2003 ; ”.
13. Dopo il punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ 24 bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:
a) l'Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla “realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [..] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni dì esposizione della popolazione”. Il comma 3 dell’articolo 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ), prevedeva che i gestori presentassero “entro il 31 ottobre di ogni anno” la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata l.r. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda “l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento”.
b) Inoltre, il comma 5 dell’articolo 5 sostituito dalla l.r. 11/2024 , richiede “informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis”; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:
1) l’articolo 10, comma 5 bis, richiama specificamente casi di “qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita [..] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 ”;
2) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le “informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti”. Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'Sito esternoarticolo 35, comma 4, del d.lgs. 98/2011 convertito dalla Sito esternol. 111/2011 ; ”.
Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 le parole: “ , l’installazione ” sono sostituite dalle seguenti: “ e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici ”.
“ c bis) l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 259/2003 , da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese. ”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
c) un numero massivo di dispositivi connessi. ”.
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente periodo: “ Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio. ”.
Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“ b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003 , abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel medesimo d.lgs. 259/2003 ; ”.
2. Alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “ , anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis; ”.
4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 la parola: “ 86 ” è sostituita dalla seguente: “ 43 ”, e dopo le parole: “ comma 4 ” sono aggiunte le seguenti: “ e 4 bis ”.
Art. 4
Ambito oggettivo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ applica ” sono aggiunte le seguenti: “ alle infrastrutture e ”.
Art. 5
Livelli e qualità del servizio. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 49/2011
1. Nel capo II, dopo l’articolo 3 della l.r. 49/2011 , è inserito il seguente:
“ Art. 3 bis Livelli e qualità del servizio
1. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 259/2003 . ”.
Art. 6
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dell’informazione e della conoscenza), ” sono aggiunte le seguenti “ e del Sito esternod.lgs. 259/2003 , ” e alla fine, dopo le parole: “ i criteri tecnici per ”, sono aggiunte le seguenti: “ lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: ”.
“ a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 7 della l. 36/2001 ; ”.
“ d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2; ”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 1 bis. la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. ”.
“ a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; ”.
7. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 le parole: “ dell’impatto sanitario ” sono sostituite dalle seguenti: “ dei rischi sanitari ”.
“ b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale. ”.
9. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo la parola: “ (ARPAT) ” sono inserite le seguenti: “ , dei sistemi di cui all’articolo 3 bis ”.
Art. 7
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/2011
1. L’articolo 5 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ Art. 5 Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture
1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.
2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:
a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009 ;
c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;
d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:
a) le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.
4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all’ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.
5. La comunicazione di attivazione del gestore:
a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis;
b) può comprendere la documentazione di apposizione dell’etichetta informativa di cui all’articolo 10.
6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all’articolo 3 bis.
7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.”.
Art. 8
Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 49/2011
1. L’articolo 6 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ Art. 6 Inventario degli impianti radioamatoriali
1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall’attivazione dell’impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto.
3. I comuni e l’ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell’impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno. ”.
Art. 9
Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ ad essi connessa ” sono aggiunte le seguenti: “ , avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, ”.
“ a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; ”.
“ b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; ”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 le parole: “ scelti tra quattro nominativi ” sono soppresse.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. ”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ impianti ” sono inserite le seguenti: “ e delle infrastrutture ”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.
Art. 10
Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ all’articolo 9 ” sono aggiunte le seguenti: “ anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis, ”.
“ f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), Sito esternodella legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1. ”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dell’esposizione ai campi elettromagnetici, ” sono aggiunte le seguenti: “ entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ), ”.
Art. 11
Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/2011
L’articolo 9 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ Art. 9 Programma comunale degli impianti
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l’ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.
4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis e mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d);
c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all’articolo 1 comma 3 bis.
5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell’Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
Art. 12
Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto: ”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “ numero 2) ” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ urbanistica ” sono inserite le seguenti: “ , ove prevista, ” e la parola: “ 86 ” è sostituita dalla seguente: “ 43 ”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “ quando è coinvolto ” sono sostituite dalla seguente: “ tramite ”.
6. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r 49/2011 le parole: “ , contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, ”, sono soppresse.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. L’impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 . ”.
Art. 13
Criteri localizzativi. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r 49/2011 è inserito il seguente:
“ 2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
a) preferibili per l’installazione;
b) non idonee, dove non è consentita l’installazione nel rispetto Sito esternodel d.lgs. 259/2003 .”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 49/2011 le parole: “87” e “9” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “44” e “10 ”.
Art. 14
Azioni di risanamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. ”.
2. Al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 le parole: “ 28, comma 7, Sito esternodel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ”, sono sostituite dalle seguenti: “ 25 del Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) .”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. ”.
Art. 15
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/2011
“ c) la corrispondenza dei parametri tecnici dell’impianto al titolo abilitativo. ”.
2. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 49/2011 le parole: “ , di norma con cadenza biennale, ” sono soppresse.
Art. 16
Sanzioni amministrative. Modifiche dell’articolo 14 alla l.r. 49/2011
1. Nell’alinea del comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ esercisca ” sono inserite le seguenti: “ un’infrastruttura o ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “ comma 3, lettere a) e b) e di cui all’articolo 6, comma 2, ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 ”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “ e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile ” sono soppresse.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “ 3 e all’articolo 6, comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 4 e all’articolo 6, commi 2 e 3 ”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 4 bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio. ”.
6. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “ Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 , la sanzione è irrogata dalla Regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 12. ”.
7. Alla fine del comma 7 dell’articolo 14, sono aggiunte le seguenti parole: “ soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 . ”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 7 bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune. ”.
Art. 17
Disposizioni attuative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ 1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2024 , la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1. ”.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 15 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
Art. 18
Piano di risanamento. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/2011
3. Il piano di risanamento contiene:
b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11.
3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12.
6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Art. 19
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “ regolamenti urbanistici ” sono sostituite dalle seguenti: “ piani operativi ”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. ”.
3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. ”.
5. Al comma 13 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “ Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ”, sono soppresse.
6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogate.
Art. 20
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 49/2011
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ Articolo 17 bis - Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell’articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
b) resoconto puntuale dell’attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all’articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9;
c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all’articolo 4, comma 3. ”.
Art. 21
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.