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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 9
Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ ad essi connessa ” sono aggiunte le seguenti: “ , avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, ”.
“ a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; ”.
“ b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; ”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 le parole: “ scelti tra quattro nominativi ” sono soppresse.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. ”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ impianti ” sono inserite le seguenti: “ e delle infrastrutture ”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.