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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 6
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dell’informazione e della conoscenza), ” sono aggiunte le seguenti “ e del Sito esternod.lgs. 259/2003 , ” e alla fine, dopo le parole: “ i criteri tecnici per ”, sono aggiunte le seguenti: “ lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: ”.
“ a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 7 della l. 36/2001 ; ”.
“ d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2; ”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 1 bis. la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. ”.
“ a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; ”.
7. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 le parole: “ dell’impatto sanitario ” sono sostituite dalle seguenti: “ dei rischi sanitari ”.
“ b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale. ”.
9. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011 , dopo la parola: “ (ARPAT) ” sono inserite le seguenti: “ , dei sistemi di cui all’articolo 3 bis ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.