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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“ b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003 , abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel medesimo d.lgs. 259/2003 ; ”.
2. Alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “ , anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis; ”.
4. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011 la parola: “ 86 ” è sostituita dalla seguente: “ 43 ”, e dopo le parole: “ comma 4 ” sono aggiunte le seguenti: “ e 4 bis ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.