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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 20
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 49/2011
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ Articolo 17 bis - Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell’articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
b) resoconto puntuale dell’attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all’articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9;
c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all’articolo 4, comma 3. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.