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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 19
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “ regolamenti urbanistici ” sono sostituite dalle seguenti: “ piani operativi ”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. ”.
3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“ 8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. ”.
5. Al comma 13 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “ Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ”, sono soppresse.
6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.