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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 14
Azioni di risanamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. ”.
2. Al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 le parole: “ 28, comma 7, Sito esternodel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ”, sono sostituite dalle seguenti: “ 25 del Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) .”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.