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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 13
Criteri localizzativi. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r 49/2011 è inserito il seguente:
“ 2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
a) preferibili per l’installazione;
b) non idonee, dove non è consentita l’installazione nel rispetto Sito esternodel d.lgs. 259/2003 .”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 49/2011 le parole: “87” e “9” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “44” e “10 ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.