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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 12
Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto: ”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “ numero 2) ” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “ urbanistica ” sono inserite le seguenti: “ , ove prevista, ” e la parola: “ 86 ” è sostituita dalla seguente: “ 43 ”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “ quando è coinvolto ” sono sostituite dalla seguente: “ tramite ”.
6. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r 49/2011 le parole: “ , contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, ”, sono soppresse.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
“ 5 bis. L’impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 . ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.