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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 11
Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/2011
L’articolo 9 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“ Art. 9 Programma comunale degli impianti
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l’ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.
4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis e mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d);
c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all’articolo 1 comma 3 bis.
5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell’Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.