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Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 10
Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ all’articolo 9 ” sono aggiunte le seguenti: “ anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis, ”.
“ f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), Sito esternodella legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1. ”.
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 , dopo le parole: “ dell’esposizione ai campi elettromagnetici, ” sono aggiunte le seguenti: “ entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 ), ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.