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Legge regionale 18 marzo 2024, n. 10

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024

Art. 23
Accertamento di conformità. Modifiche all’articolo 209 della l.r. 65/2014
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 , le parole: “
La sanatoria può essere ottenuta:
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’istanza di sanatoria, oppure la SCIA in sanatoria, può essere presentata:
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 , le parole: “
fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1, entro il termine per la rimozione o la demolizione previsto dal comma 2 del medesimo articolo
”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 , le parole: “
e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma
” sono sostituite dalle seguenti: “
, comma 1, e 206, comma 1, entro i termini ivi previsti per la rimozione o la demolizione, stabiliti dal comune con propria ordinanza, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino
”.
4. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 , le parole: “
, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001
” sono soppresse.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 le parole: “
, diversi da quelli di cui alla lettera a)
” sono soppresse.
6. Al comma 2 bis dell’articolo 209 della l.r. 65/2014 le parole: “
è presentata
” sono sostituite dalle seguenti: “
può essere presentata solo
” e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: “
di cui al titolo VI , capo V,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.