Menù di navigazione

Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 31
Programma delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole: “
proposta del con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
proposta del programma triennale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 dopo le parole: "
La proposta di programma definisce
" viene inserita la parola: "
annualmente
".
3. Al comma 3 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
4. Ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.