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Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2

Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, con la mozione 9 marzo 2022, n. 725 (In merito alla programmazione e alla governance della residenzialità sanitaria assistita in Toscana), si è impegnato ed ha impegnato la Giunta regionale a proseguire con la definizione “di una strategia unitaria e coerente volta a rafforzare la centralità della programmazione e della governance pubblica delle RSA (…)” e ad attivarsi per “(…) rendere cogenti i criteri previsti dal procedimento valutativo e autorizzativo da seguire per la realizzazione di nuove RSA e/o per l’ampliamento di strutture già esistenti, in un’ottica di omogeneizzazione e sostenibilità complessiva del sistema regionale delle RSA.”;


2. In quest’ottica, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore ed organica programmazione delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria erogate sul territorio regionale dalle strutture residenziali e semiresidenziali, si ritiene opportuno, in coerenza con quanto disposto dal legislatore nazionale, sottoporre tali strutture alla verifica di compatibilità di cui all'Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 ;


3. Si ritiene opportuno, inoltre, nelle more della deliberazione della Giunta regionale con la quale verranno disciplinate le modalità di svolgimento della sopracitata verifica di compatibilità relativa al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale di cui all’Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 , introdurre una norma di salvaguardia, con finalità cautelare, tesa ad evitare un’insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
Strutture residenziali e semiresidenziali. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
a) alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera b).
”.
Art. 2
Norma di salvaguardia
1. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 20, comma 1 bis, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della stessa l.r. 41/2005 che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 995 (Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015) ovvero sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 41/2005 ·
b) alle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della 1.r. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.