Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2
Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale, con la mozione 9 marzo 2022, n. 725 (In merito alla programmazione e alla governance della residenzialità sanitaria assistita in Toscana), si è impegnato ed ha impegnato la Giunta regionale a proseguire con la definizione “di una strategia unitaria e coerente volta a rafforzare la centralità della programmazione e della governance pubblica delle RSA (…)” e ad attivarsi per “(…) rendere cogenti i criteri previsti dal procedimento valutativo e autorizzativo da seguire per la realizzazione di nuove RSA e/o per l’ampliamento di strutture già esistenti, in un’ottica di omogeneizzazione e sostenibilità complessiva del sistema regionale delle RSA.”;
2. In quest’ottica, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore ed organica programmazione delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria erogate sul territorio regionale dalle strutture residenziali e semiresidenziali, si ritiene opportuno, in coerenza con quanto disposto dal legislatore nazionale, sottoporre tali strutture alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 ;
3. Si ritiene opportuno, inoltre, nelle more della deliberazione della Giunta regionale con la quale verranno disciplinate le modalità di svolgimento della sopracitata verifica di compatibilità relativa al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale di cui all’articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 , introdurre una norma di salvaguardia, con finalità cautelare, tesa ad evitare un’insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.