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Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2

Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024

Art. 2
Norma di salvaguardia
1. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 20, comma 1 bis, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della stessa l.r. 41/2005 che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 995 (Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015) ovvero sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 41/2005 ·
b) alle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della 1.r. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.