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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 9
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all’articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Il comma 2 bis dell’articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013). è sostituito dal seguente:
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
”.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2 bis, fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, si fa fronte:
a) per euro 7.000.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026;
b) ai sensi dell’
articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 8.000.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio, nel limite del ricorso all’indebitamento.
”.

Note del Redattore:

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Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.