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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 7
Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 7 undecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 duodecies. Nell’anno 2024, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, la funzione di Centrale unica di committenza è considerata se attivata entro la data del 1° luglio 2024, e se l’unione alla medesima data risulta qualificata per tale funzione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.