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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 50
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 25/2023
1. L’articolo 44 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
Art. 44 Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio idraulico
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, frazione di Faella.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.

Note del Redattore:

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Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.