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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 5
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Alla fine del numero 2 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
a decorrere dall’anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l’adozione dei pareri, sia la costituzione dell’ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
”.
4. bis) Centrale unica di committenza.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
4 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 20.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.