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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Poppi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 44/2022 , le parole: “
800.000,00, di cui 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 600.000,00 per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 44/2002 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.