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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 27
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituita dalla seguente: “
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola: “
2.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi.
”.
6. Nell’alinea del comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola: “
2.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.