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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 24
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:
Art. 6 bis Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.
2. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.