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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 10
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023. Inserimento dell’articolo 252 quinquies nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 252 quater della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
Art. 252 quinquies Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all’
articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
(Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), sono prorogati al 31 marzo 2024 per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.
”.

Note del Redattore:

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Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.