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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art 13
Norme transitorie. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/2020
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
7 ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), non iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017
;
b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.
".
2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
"
7 quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.